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VALUTAZIONE DEI RISCHI E LAVORO SOMMINISTRATO

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Con la risposta ad un interpello avanzato dalla Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim), il Ministero del Lavoro interviene nuovamente sugli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel lavoro somministrato.
Nell’istanza di interpello la Confinterim ha chiesto se sia corretta la prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice.
In particolare chiedeva se, nel caso in cui successivamente venga accertato che l’utilizzatore, diversamente da quanto precedentemente dichiarato al somministratore, non abbia in realtà effettuato la valutazione dei rischi, “la prassi summenzionata possa legittimamente esonerare da responsabilità l’azienda di somministrazione”.
Secondo il Ministero si può ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento dell’azienda utilizzatrice della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale modalità di autocertificazione.

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