fbpx Skip to content

UNA GARA PUBBLICA E’ NULLA SE I PREZZI FISSATI SONO INCONGRUI CON I COSTI DELLA SICUREZZA

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Annullata dal Tar Puglia con una singolare sentenza una gara pubblica relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per la incongruità dei prezzi presi a riferimento.
Il caso riguarda un appalto di lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella nuova zona industriale del Comune di Grottaglie (Ta) per un importo a base d’asta di 2.400.000,00 di euro per lavori soggetti a ribasso e di 43.000,00 di euro per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso. Il Comune di Grottaglie (Ta), costituitosi in giudizio, ha fatto presente di aver fatto riferimento ai prezziari della Regione Puglia del 2002, ritenuti comunque indicativi e non obbligatori e che, nel caso in esame, non trovava applicazione l’obbligo di riferirsi ai prezziari dei Lavori Pubblici più aggiornati come previsto dall’art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto l’obbligo dell’aggiornamento in questione è entrato in vigore dall’1/7/2007 mentre il bando oggetto di censura faceva riferimento ad un progetto approvato prima di tale data, ossia in data 10.4.2007.
Di diverso avviso è stato Il TAR Puglia il quale ha sostenuto che, se pure si volesse ritenere non applicabile alla gara in esame il disposto dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, la legislazione regionale non può essere ritenuta solo di riferimento in quanto l’art. 13 della L. R. n. 13/2001 dispone, in maniera chiara ed indiscutibile che “Al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche” e che “tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche” concludendo quindi che, senza dubbio alcuno, è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche aggiornare annualmente a livello regionale l’elenco prezzi dei Lavori Pubblici così come è obbligatorio per le stazioni appaltanti (comma 2) di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati annualmente dalla Giunta Regionale.
Nel caso di specie, sostiene il TAR Puglia, si sarebbero dovuti applicare i prezzi dei Lavori Pubblici fissati dalla Regione Puglia con deliberazione della G. R. n. 108 del 6.2.2006 validi per il periodo al quale risaliva la gara, prezzi che, come comprovato dai ricorrenti con perizia di parte allegata al ricorso e non confutata dalle controparti intimate, sono risultati essere mediamente superiori del 30-35% a quelli posti a base della gara in questione risalenti invece al 2002 ed oltretutto non è risultato che fossero state presentate, come richiesto dalla norma, delle motivazioni valide per giustificare il ricorso a prezzi più bassi.
Molto singolari sono risultate, in effetti, le argomentazioni difensive addotte in merito dal Comune di Grottaglie, singolari, si legge nella sentenza, “sia perché si tratta di considerazioni espresse dalla difesa tecnica che non trovano alcun riscontro documentale, sia perché, quand’anche tali asserzioni potessero rilevare come motivazione degli atti impugnati, non appare logico sostenere che l’Amministrazione comunale tarantina ha fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso. In ogni caso, va ribadito che l’onere motivazionale sussiste sia nel caso in cui i prezzi a base d’asta siano superiori a quelli del prezziario in vigore (e questo soprattutto a tutela del funzionario responsabile, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale), sia nel caso in cui vengano fissati prezzi inferiori (in questo caso l’onere motivazionale è ovviamente posto a tutela delle imprese).

News correlate

Caricamento news correlate...

Documenti correlati

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni