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UFFICI ALL’ESTERO: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

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È stato pubblicato il Decreto del Ministero degli affari esteri del 16 febbraio 2012 n. 51 “Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 105 il 7 maggio 2012).

Il nuovo regolamento si applica dunque agli uffici all’estero – incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi uffici – con riferimento, ad esempio, a rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura.
Riguardo a questi ultimi il regolamento si applica se gli stessi istituti “sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l’applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Le norme in materia di salute e sicurezza dovranno essere applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato nel regolamento.

Nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

Il decreto è entrato in vigore il 22 maggio 2012.

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