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TUTTI I SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI VANNO AUTORIZZATI DALLA STAZIONE APPALTANTE

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Tutti i subappalti di lavori pubblici, a prescindere dall’importo, devono essere autorizzati dalla stazione appaltante. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5906 del 21 novembre 2007, smentendo la pronuncia di primo grado del TAR.

Il caso riguarda un appalto per la realizzazione di reti di distribuzione elettrica e impianti di illuminazione, nell’ambito del quale l’impresa mandataria del raggruppamento che eseguiva i lavori aveva trasmesso alla stazione appaltante alcuni contratti di subappalto stipulati con altre imprese. La stazione appaltante ha bocciato i contratti, ritenendo che avrebbero dovuto essere sottoscritti dall’associazione temporanea ed avrebbero comunque richiesto la preventiva autorizzazione.

Le imprese si sono quindi rivolte al TAR, vincendo la causa: secondo i giudici di primo grado, infatti, si ha subappalto solo nel caso in cui l’importo delle lavorazioni superi i 100.000 euro o ecceda il 2% dell’ammontare dei lavori e, in ogni caso, le imprese mandatarie possono disporre di libertà negoziale nell’ambito delle opere loro affidate.

Contro la sentenza del TAR la stazione appaltante si è appellata al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso spiegando che il subappalto di lavori pubblici, a prescindere dall’importo, è soggetto ad autorizzazione. Nel sistema vigente, infatti, l’importo rileva ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di 30 giorni per gli importi più elevati; di 15 giorni per gli altri).
Questo principio – continuano i giudici – si evince dall’art. 18 comma 9, della l. 55/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.
Inoltre, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può dipendere dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr. Autorità di vigilanza, Determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003).

Per quanto riguarda, invece, il soggetto competente alla stipula di contratti di subappalto, il Consiglio di Stato precisa che, nel caso di un raggruppamento temporaneo, è l’associazione, nella persona del mandatario, che stipula il contratto e non le imprese che la costituiscono. Di conseguenza le singole imprese non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.

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