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TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO D.M. 10/3/98

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Pubblichiamo le domande e le relative risposte formulate dai relatori durante il convegno “IL NUOVO DECRETO 10/3/98: TUTTE LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA ANTINCENDIO”, in cui sono stati approfonditi i temi relativi all’abrogazione del D.M. 10/3/98 e l’entrata in vigore dall’ottobre 2022 dei D.M. 2 settembre 2021 e D.M. 3 settembre 2021.

Ricordiamo che è possibile seguire il convegno “IL NUOVO DECRETO 10/3/98: TUTTE LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA ANTINCENDIO” sulla piattaforma E-learning di Vega Formazione, per accedere gratuitamente al convegno in modalità E-learning: CLICCA QUI!

Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Convegno.

Domanda: Il nuovo D.M. 2/9/21 è retroattivo? Ovvero, la validità degli attestati di formazione svolti ai sensi del D.M. 10/3/98 sarà automaticamente ricalcolata con le indicazioni del nuovo decreto?

  • Risposta: No, l’entrata in vigore non è retroattiva, ossia tutte le attività formative svolte prima dell’entrata in vigore del D.M. 2/9/21, nel rispetto delle prescrizioni della previgente normativa, ossia del D.M. 10/3/98, rimangono valide. Per quanto riguarda la scadenza del quinquennio di aggiornamento, lo stesso va calcolato a partire dalla data di conseguimento dell’attestato di formazione del corso per addetto antincendio (o del corso di aggiornamento), salvo che per chi ha svolto il corso da più di 5 anni al momento dell’entrata in vigore del D.M. 2/9/21, il corso di aggiornamento andrà svolto entro un anno dall’entrata in vigore del suddetto decreto.

Domanda: Come mai è stato inserito un aggiornamento quinquennale per l’aggiornamento degli addetti antincendio, quando era consigliato in una Circolare dei VVF una cadenza triennale della formazione?

  • Risposta: Il quesito andrebbe posto a chi ha scritto la legge…! Precisiamo che la circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione non citava la periodicità dell’aggiornamento, ma che la cadenza triennale era suggerita in una Circolare del Dipartimento dei VVF dell’Emilia Romagna, probabilmente a sua volta ispirata alla cadenza dell’aggiornamento previsto dal D.M. 388/03.

Domanda: Supponiamo che la valutazione del rischio incendio attualmente, ai sensi del D.M. 10/3/98, determini un rischio medio e conseguentemente sia stata svolta la formazione con un corso antincendio a rischio medio, e che con l’entrata in vigore del D.M. 3/9/21 e del D.M. 2/9/21 l’azienda passerà alla nuova definizione di Livello 3 per la formazione degli addetti antincendio. Sarà necessario svolgere ex novo il percorso formativo per gli addetti antincendio o sono previsti percorsi formativi di integrazione della formazione pregressa?

  • Risposta: Il caso non è esplicitamente normato nel D.M. 2/9/21, né il suddetto decreto prevede percorsi formativi integrativi tra i vari livelli, pertanto concludiamo che è necessario effettuare la formazione base prevista per il livello 3.

Domanda: Se l’attività lavorativa attualmente rientra nel livello di rischio medio di incendio ai sensi del D.M. 10/3/98 è automatico che gli addetti antincendio successivamente all’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21 svolgano i corsi di formazione indicati di Livello 2?

  • Risposta: A differenza del D.M. 10/3/98, i nuovi  D.M. 2/9/21 e del D.M. 3/9/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (vegaengineering.com) non correlano il livello di rischio ai livelli dei corsi di formazione, ma i livelli dei corsi di formazione dovranno essere stabiliti sulla base delle indicazioni reperibili nell’Allegato III del D.M. 2/9/21, in particolare per quanto indicato ai punti 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

Domanda: Per i corsi degli addetti antincendio di livello 3 previsti dal D.M. 2/9/21 è sempre previsto l’esame di idoneità presso i Vigili del Fuoco?

  • Risposta: No, l’idoneità è richiesta per gli addetti antincendio delle attività elencate nell’Allegato IV.

Domanda: Per quanto riguarda uno dei criteri di qualifica dei docenti in riferimento alla formazione di carattere teorico e pratico, viene richiesta una documentata esperienza di 90 ore, queste sono da intendersi cumulative per la parte teorica e pratica o dovranno essere documentate 90 ore di docenza nella parte teorica e 90 ore di docenza nella parte pratica?

  • Risposta: Secondo una nostra interpretazione, per soddisfare il requisito previsto dall’art. 6, comma 2 lettera a), il docente deve essere in possesso di 90 ore di esperienza come docente antincendio in ambito teorico e di 90 ore di esperienza come docente antincendio in ambito pratico. La nostra interpretazione è supportata dall’eventuale illogicità di stabilire un requisito per i docenti della parte teorica e pratica meno stringente rispetto ai docenti della sola parte teorica, per i quali è prevista una esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico.

Domanda: Da chi possono essere organizzati i corsi di aggiornamento antincendio per i formatori?

  • Risposta: Evidenziamo che il D.M. 2/9/21 riporta esplicitamente che i corsi “base” per i docenti devono essere organizzati dal Corpo nazionale dei VVF, mentre tale indicazione non viene ripetuta in modo chiaro per i corsi di aggiornamento, facendo sorgere il dubbio che questi ultimi possano essere organizzati da “chiunque”. A meno di futuri chiarimenti che possano smentire una nostra interpretazione, riteniamo che anche i corsi di aggiornamento per docenti debbano essere organizzati dal Corpo dei VVF anche perché, se così non fosse, il docente del corso di aggiornamento per docenti antincendio potrebbe essere “chiunque”.

Domanda: Sarà necessario aggiornare la valutazione del rischio di incendio a fronte del D.M. 3/9/21 prima dell’entrata in vigore dello stesso o l’aggiornamento della valutazione del rischio dovrà essere fatto solo nel caso di variazioni rilevanti come previsto dall’art. 29 D.Lgs. 81/08?

  • Risposta: Il D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio incendio vada rielaborata qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle attività produttive. Va comunque valutata l’opportunità di rielaborarla anche in assenza di tali modifiche, per verificare se le misure di sicurezza antincendio predisposte risultino conformi rispetto alle nuove “normative”, anche in previsione di eventuali future modifiche al layout aziendale.

Domanda: Svolgo attività di formazione in materia antincendio da circa 20 anni (5/10 corsi per anno), ho un diploma di perito industriale, posso rientrare nel criterio di qualifica dei docenti previsto dall’art. 6 comma 2 lettera a)?

  • Risposta: Si, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).

Vega Formazione organizza per il 29.09.22 un nuovo Seminario in Videoconferenza sulle Novità apportate dal nuovo D.M. 2/9/21 e come formare a aggiornare gli addetti antincendio da ottobre 2022. Per saperne di più: CLICCA QUI!

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