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TRIBUNALE DI MILANO: ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CHE HANNO SVILUPPATO UN SGS BS OHSAS 18001 ANALOGO AL MODELLO ART. 30 D. LGS. 81/08

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La sezione penale VI del Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza relativamente ad procedimento per un infortunio sulla linea ferroviaria Milano-Novara, sulla quale un treno investiva un dipendente di un’azienda operante nell’ambito dei lavori di Regolazione di lunga rotaia elettrosaldata all’interno di un cantiere. Tale cantiere era stato allestito per realizzare una nuova fermata ferroviaria.

Sul banco degli imputati anche le aziende coinvolte nell’infortunio, con richiesta di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 231/01 per la fattispecie di reato.
Proprio in merito alla responsabilità degli enti, la sentenza precisa quanto segue: “L’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni del tipo di quello verificatosi, (violazione che viene contestata nel capo d’imputazione) non è affatto un obbligo imposto dalla legge, ma è piuttosto una circostanza che l’art. 7 del D. Lgs. 231/2001 prevede come idonea a sollevare la società dalla responsabilità per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

Tra l’altro, il giudice riporta che una delle aziende aveva sviluppato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007, analogo al modello richiesto dall’art. 30 D. Lgs. 81/08. La stessa azienda aveva inoltre provveduto tempestivamente ad aggiornare il sistema al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 123/2007 che aveva esteso l’elenco dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Infine, nella sentenza risulta che non è stato accertato in alcun modo quale fosse l’interesse che le società potessero avere nutrito, né tanto meno il vantaggio che avessero potuto conseguire dalla morte del lavoratore. Invero la dimostrazione che i soggetti apicali della società o comunque i soggetti ad essi sottoposti, abbiano commesso il reato presupposto nell’interesse (requisito da accertarsi ex ante) o a vantaggio (requisito da verificarsi ex post) della società, è assolutamente necessaria perché possa configurarsi il reato.

Il Tribunale di Milano nel caso specifico non rileva prove idonee a supportare tale accusa indicata nel capo d’imputazione. In particolare risulta che una delle aziende coinvolte nei lavori si era adoperata per la fase della pianificazione della sicurezza, concludendo che “non sussista un collegamento tra l’incidente ed un tentativo di risparmio sulle spese volte a garantire la sicurezza“.

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