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STRESS: APPROVATE LE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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Con Lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692, del 18/11/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, di cui all’art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro .
Le indicazioni metodologiche vengono così fornite prima del termine per l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, stabilito al 31 dicembre 2010.

Il documento riporta un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che si articola in due principali fasi:
– Valutazione preliminare (necessaria);
– Valutazione approfondita, da attivare qualora la valutazione preliminare rilevi elementi di rischi da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro a seguito della stessa si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare prevede il rilevamento di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
eventi sentinella (ad es. indici infortunistici, assenze per malattia, turnover);
fattori di contenuto del lavoro (ad es. ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni);
fattori di contesto del lavoro (ad es. ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro).
Nell’intero processo valutativo sono coinvolti, oltre al Datore di Lavoro, anche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Medico Competente (ove nominato), ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (in relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto del lavoro.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori.
La valutazione non prende in esame i singoli soggetti, ma gruppi omogenei di lavoratori, come mansioni o partizioni organizzative (es. reparti) che risultano esposti a rischi dello stesso tipo.

Se al termine della valutazione non è stata rilevata la presenza di elementi di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si prevede unicamente la predisposizione di un piano di monitoraggio.
In caso contrario, si procede alla pianificazione e all’adozione di opportuni elementi correttivi. Qualora gli interventi correttivi risultino inefficaci si procede con la valutazione approfondita.

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate sui fattori e sugli indicatori della valutazione preliminare.
Tale valutazione richiede delle competenze psicologiche specifiche, risulta quindi necessario affidarsi ad un opportuno gruppo di lavoro (ad es. psicologo del lavoro, medico del lavoro).
Questa fase di valutazione fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/08, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Per eventuali chiarimenti o assistenza per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato è possibile contattare i tecnici di Vega Engineering al numero di telefono 0413969013 o compilando l’apposito form al seguente link.

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