SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI: AGGIORNATA LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 13
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Ad ottobre 2023 è stata aggiornata la prassi di riferimento UNI/PdR 13 sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni. Si tratta di uno dei temi più significativi degli ultimi anni, sul quale è stata appunto pubblicata una prassi di riferimento specifica nata dalla collaborazione tra UNI e ITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale): la UNI/PdR 13.
Vediamo di seguito cosa tratta questa prassi di riferimento, com’è strutturata e quali sono le modifiche introdotte a ottobre 2023.
LE SEZIONI DELLA UNI/PdR 13
La prassi di riferimento sugli strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità ambientale nelle costruzioni si articola in tre sezioni:
- UNI/PdR 13.0 “Inquadramento generale e principi metodologici”
- UNI/PdR 13.1 “Edifici residenziali”
- UNI/PdR 13.2 “Edifici non residenziali”
La sezione 0 illustra l’inquadramento generale e fornisce i principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione.
La sezione 1 specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, mentre la sezione 2 è dedicata agli edifici non residenziali.
Per tutte le sezioni l’oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. I documenti si applicano ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici, residenziali e non, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti che coinvolgono non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio.
Le Sezioni 1 e 2 della UNI/PdR 13 sono articolate in “schede criterio” contenenti i criteri per la valutazione dell’edificio e delle aree di pertinenza.
LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
La prassi di riferimento, articolata nelle sue tre sezioni, si pone l’obiettivo di fornire indicazioni sulla performance globale di un edificio, assegnando un punteggio indicativo del livello di sostenibilità ambientale, diventando così un utile strumento per il progettista, di controllo e di indirizzo per la pubblica amministrazione e di supporto alle scelte per committenti, gestori e consumatori.
Partendo da un set di criteri, la PdR permette di calcolare un punteggio di prestazione finale, indicativo del livello di sostenibilità dell’edificio, consentendo così la formulazione di un giudizio sintetico sulla sua performance globale.
La procedura di valutazione che permette il calcolo del punteggio di prestazione finale si articola nelle fasi seguenti:
- caratterizzazione: le prestazioni dell’edificio per ciascun criterio vengono quantificate attraverso opportuni indicatori
- normalizzazione: il valore di ciascun indicatore viene reso adimensionale e viene “riscalato” in un intervallo di normalizzazione
- aggregazione: i punteggi normalizzati sono combinati insieme per produrre il punteggio finale
AGGIORNAMENTO 2023
L’aggiornamento della UNI/PdR 13 deriva essenzialmente dalla necessità di adeguare lo strumento alle novità relative alla normativa tecnica e all’aggiornamento dei Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici emanati con una serie di decreti tra cui il DM 23 giugno 2022.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM), definiti nell’ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici: l’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede infatti l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenente i CAM. Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.
La versione del 2019 della prassi di riferimento “traduceva” in forma di prassi il consolidato Protocollo ITACA come strumento di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici. Il DM 23 giugno 2022 richiama il Protocollo ITACA quale strumento (rating systems) per la dimostrazione della conformità del progetto e dei requisiti del progettista ai CAM.
Da quanto premesso il Protocollo ITACA, che vuole essere uno strumento di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici nella promozione della sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni, non può non tenere conto delle modifiche introdotte dai CAM.
Alle motivazioni precedenti si aggiunge la volontà di razionalizzare lo strumento e di tenere conto dei temi ambientali che sono sempre più oggetto di attenzione quali, ad esempio, i cambiamenti climatici e le necessarie misure per il loro contrasto.
Tutte le modifiche hanno riguardato tutte le tipologie di edifici, residenziali e non residenziali.
Anche le novità normative derivanti dalla legislazione europea sono prese in considerazione con l’introduzione di elementi provenienti dal sistema di indicatori ambientali Level(s) e dalla Tassonomia.
Nel concreto, nella PdR sono stati modificati alcuni criteri ed eliminati altri e, per mantenere una connessione con lo strumento internazionale che rappresenta l’origine del Protocollo ITACA, SBTool, le codifiche di alcuni criteri sono state modificate per renderle maggiormente corrispondenti a quelle di SBTool.
Per facilitare la consultazione delle modifiche apportate, nelle sezioni 1 e 2 della nuova edizione della PdR 13 sono state riportate delle tabelle di comparazione che evidenziano gli aggiornamenti introdotti rispetto all’edizione del 2019.
Tra questi si segnalano:
- l’introduzione nella sezione 2 del criterio B.3.7 “Adattabilità per usi futuri”, per i soli edifici per uffici che tiene conto delle indicazioni del set di indicatori europei Level(s), applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione al fine di prolungare la vita utile dell’edificio consentendone il futuro adattamento al cambio di esigenze degli occupanti
- l’introduzione nella sezione 1 e 2 dell’area di valutazione H “Adattamento ai cambiamenti climatici”
- la modifica di altri criteri tra i quali le B.1.7., B.2.2 e B.2.3 sulle scale di prestazione dell’energia primaria globale non rinnovabile, l’energia rinnovabile per usi termici e quella prodotta nel sito per usi elettrici e la B.3.8 sulle certificazioni ammissibili per i materiali.
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