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SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE: PRIMO ELENCO PUBBLICATO

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PUBBLICATO IL PRIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE
Con il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/08.

Dopo le tante proroghe concesse, il 23 maggio è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Sintesi degli obblighi in merito alla normativa vigente
Per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che compete:
– all’INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda;
– alle ASL effettuare le verifiche periodiche successive alla prima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) il datore di lavoro indica uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 2, comma 4, del D.M. 11 aprile 2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l’INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato art. 2, comma 4, secondo capoverso, presso le Regioni di appartenenza).

In caso di superamento dei termini sopra riportati, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011 pubblicato con Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012.

Solo nel caso non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Si rimanda alla news “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle modalità di effettuazione” per ulteriori chiarimenti applicativi del D.M. 11 aprile 2011.

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