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SMARTWORKING: NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA DAL 1 APRILE

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Il prossimo 31 marzo 2022 terminerà lo stato di emergenza nazionale dovuto al Covid 19 e, di conseguenza, molte delle norme di semplificazione che sono state adottate per permettere l’attività delle aziende, e dei lavoratori, in sicurezza, subiranno delle modifiche.

Una di queste è la procedura per l’attivazione dello smart working che, prima delle semplificazioni intervenute con l’avvento dell’emergenza Covid 19, era molto complessa.

COSA CAMBIA PER I LAVORATORI IN SMART WORKING DAL 1 APRILE 2022?

Con la fine dell’emergenza Covid 19 il 31 marzo, senza nuovi interventi normativi, si dovrebbe tornare alla complessa procedura prevista dalla Legge 81/2017 che stabilisce le modalità di accordo tra datore di lavoro e lavoratore in smart working.

Si è in attesa, quindi, di un provvedimento normativo che semplificherà quanto previsto dalla Legge 81/2017 in tema di accordo tra le parti per i rapporti di lavoro in smart working.

Dal 1 aprile 2022 il datore di lavoro che voglia attivare lo smart working dovrà predisporre un accordo individuale che definisca le modalità per effettuale la prestazione lavorativa resa dai lavoratori da casa, o comunque fuori dai locali aziendali, in modalità agile.

L’accordo individuale sarà regolato all’interno di un emendamento al Decreto Sostegni ter (D. L. 4/2022) del Ministero del Lavoro.

Una volta approvato l’emendamento sarà necessario un decreto ministeriale, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale presumibilmente entro la fine di marzo 2022, che indichi le modalità attuative semplificate.

In attesa della norma si prevede che il Ministero del Lavoro predisponga un modello standard di accordo individuale per le aziende che dovrà contenere unicamente:

  • nome delle parti coinvolte
  • durata dell’accordo
  • eventuali variazioni

L’accordo individuale, quindi, non dovrà più essere allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro.

Riassumendo, l’emendamento prevede unicamente la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale.

CI SONO SANZIONI?

Ricordiamo che la mancata comunicazione al Ministero del Lavoro comporterà l’erogazione dell’attuale sanzione che oscilla da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, così come previsto dalla Legge 81/2017.

C’È UNA NORMATIVA CHE REGOLA LO SMART WORKING?

La normativa di riferimento, ad oggi, è la Legge 81/2017Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.

In merito allo Smart Working (Lavoro Agile), la Legge 81/2017 prevede che sia totalmente a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire verso i lavoratori “agili” tutti i requisiti di sicurezza previsti presso le sedi di lavoro aziendali, mentre al contrario tale modalità di lavoro spesso si svolge in luoghi di lavoro e in condizioni non controllabili e non monitorabili dal datore di lavoro.

A tal proposito richiamiamo le Linee Guida del CNI per la Gestione dei Rischi in Smart Working, di cui abbiamo parlato in una precedente news, che cercano di fornire maggiore precisione in merito a modalità di lavoro che non sono classificabili propriamente come “lavoro agile”, come ad esempio il “lavoro a distanza” ed il “telelavoro”, dei quali viene proposta una definizione.

Le linee guida sullo smart working evidenziano anche le innumerevoli criticità associate al lavoro “a distanza”, in particolare dovute allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un lavoratore subordinato in luoghi di fatto non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro.

Ad esempio, la verifica dei posti di lavoro dello smart worker: lo smart working è per definizione una prestazione “senza luogo” oltre che “senza orario” (working anytime, anywhere), ma comunque per il D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto alla verifica della conformità dell’ambiente di lavoro che nel caso specifico risulta di difficile, e spesso impossibile, applicazione.

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