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SISTRI: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER PRODUTTORI, TRASPORTATORI, DESTINATARI, COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI DI RIFIUTI – LE SCADENZE

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Cos’è il Sistri?
E’ il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti legittimato dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ‘Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006′, che nasce per gestire i rifiuti a livello nazionale e nella Regione Campania mediante l’informatizzazione degli obblighi ed adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del Registro di carico/scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti mediante software e supporti forniti dalla Pubblica Amministrazione. E’ gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente ed entrerà in funzione in modo graduale per i diversi soggetti obbligati.

Chi sono i destinatari
Il D.M. 17 dicembre 2009 (già modificato dal D.M. 15/02/2010) divide i destinatari in tre gruppi. Al primo gruppo, per le quali vige l’obbligo di rispetto delle disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009 entro 180 giorni, appartengono:
– i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi) – con più di cinquanta dipendenti;
– per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;) con più di cinquanta dipendenti;
– per i commercianti e gli intermediari;
– per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
– i Comuni , gli Enti e le Imprese della Regione Campania che gestiscono i rifiuti urbani;
– il terminalista concessionario dell’area portuale, di cui all’art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale , di cui all’art. 16 della stessa legge, ai quali sono affidati rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in vista del successivo trasporto;
– i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria.
Al secondo gruppo, per le quali vige l’obbligo di rispetto delle disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009 entro 210 giorni, appartengono:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a cinquanta dipendenti;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Al terzo gruppo, per le quali vi è la possibilità di aderire su base volontaria al Sistri da 210 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009, appartengono:
– Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
– gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’iscrizione al Sistri
I destinatari per cui vige l’obbligo del rispetto delle disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009 devono provvedere all’adesione mediante iscrizione on line collegandosi al sito www.sistri.it, mediante fax al numero 800 05 08 63 o mediante telefono al numero 800 00 38 36.
L’iscrizione deve avvenire entro i seguenti termini:
– dal 14/01/2010 al 28/02/2010 per i destinatari del primo gruppo
– dal 13/02/2010 al 28/03/2010 per i destinatari del secondo gruppo
ATTENZIONE: i termini di iscrizione sopra riportati sono stati prorogati di 30 giorni dal D.M. 15/02/2010.

I dispositivi del Sistri
Sono tre:
– Dispositivo USB che consente l’accesso in sicurezza al sistema informatico della propria unità locale, serve per poter trasmettere i dati, firmare elettronicamente le informazioni fornite e memorizzarle sul dispositivo stesso;
– Dispositivo Black box (solo per trasportatori) invece deve essere installato su ciascun veicolo che trasporta rifiuti ed ha la funzione di monitorare il percorso effettuato dallo stesso;
– Dispositivo di videosorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

Dove si ritirano?
Per le aziende di trasporto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientale (ritiro del dispositivo USB e Black box) avviene presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo in cui sono iscritte, per tutti gli altri operatori il ritiro del dispositivo USB avviene presso la camera di commercio o associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che hanno sottoscritto apposito accordo con le CCIAA.
Per ritirarli bisogna aver provveduto all’iscrizione, al pagamento del contributo di iscrizione al Sistri, avere una dichiarazione del legale rappresentante con autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, fotocopia del documento di identità del rappresentante legale, il numero di pratica assegnato dopo la registrazione e attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

Da quando sarà operativo il SISTRI?
– dal 13 luglio 2010 (180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale) per le aziende del primo gruppo
– dal 12 agosto 2010 (210 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale) per le aziende del secondo gruppo.

Il SISTRI, Registri di carico/scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti
Il registro di carico/scarico e il Formulario di identificazione dei rifiuti sono sostituiti dalla Scheda SISTRI con:
– Area di Registro cronologico in cui l’impresa produttrice inserirà i dati di produzione dei rifiuti
– Area Movimentazione del rifiuto da compilarsi solo nel momento in cui un soggetto (Produttore, Trasportatore o Gestore) andrà a movimentare il rifiuto.

Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una specifica linea guida per l’applicazione del registro Sistri, pubblicata nel nostro sito nella sezione linee guida: visualizzare la nostra banca dati delle linee guida clicca qui.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sistri.it

I tecnici del Settore Ambiente di Vega Engineering S.r.l. sono disponibili per informazioni e chiarimenti contattando il numero di telefono 041 3969013.

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