SICUREZZA SUL LAVORO: CHIARIMENTI DALLA DIREZIONE PREVENZIONE DELLA REGIONE VENETO
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Si segnalano alcuni chiarimenti pubblicati sul sito della Regione Veneto prodotti dalla Direzione Prevenzione circa la validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS) e la figura del RLS nelle imprese familiari.
Tematica: Formazione
Domanda:
sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS) ?
Risposta:
1. nei corsi di formazione per ASPP e RSPP, disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08) ;
2. per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica – in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame – debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;
3. in ordine alla formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità di intervento sul campo sia acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);
4. riguardo ai corsi di formazione per i lavoratori e gli RLS (art. 37 D.Lgs. 81/08) non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità FAD.
N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.
Tematica: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Domanda:
Vi è obbligo di nomina del RLS in un’ impresa familiare, senza dipendenti?
Risposta: All’impresa familiare definita ai sensi dell’art. 230 bis, comma 2 , del codice civile, si applica l’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che rimanda all’art. 21 del medesimo decreto.
Non è previsto il diritto-dovere dei collaboratori (non dipendenti) dell’impresa familiare ad eleggere o designare un proprio rappresentante di cui all’art. 47, comma 2.
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