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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: ANCORA CHIARIMENTI

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Questi i punti della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico:

1. in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (articolo 1, comma 1), la norma impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti sinora escluse dalla L. 46/90, il diritto di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività per le lettere e le singole voci, secondo l’iscrizione al Registro Imprese o all’albo delle Imprese Artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio o alle Commissione Provinciali dell’Artigianato (CPA) l’accertamento dell’attività impiantistica affettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non risultante dall’iscrizione.

2. sulla maturazione dei requisiti tecnico-professionali devono essere tutelate le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008), hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all’esercizio di una impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all’AIA o al RI dopo l’entrata in vigore del decreto.
Circa l’introduzione del concetto di unicità di incarico (un responsabile Tecnico per impresa) di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il MSE auspica che la norma sia applicata con ragionevolezza e che le Camere di Commercio fissino un ragionevole lasso di tempo in cui i Responsabili Tecnici di più imprese possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e le imprese che restano prive di un RT possano individuare il nuovo RT. Inoltre, lo stesso MSE, chiede espressamente alle CCIAA di definire un termine UNICO per la regolarizzazione, lasciando alle Regioni (quindi alle CPA) la volontà di modificare tale termine: questo potrebbe comportare una differenziazione Regionale e Provinciale (interna tra R.I. e CPA).

3. la normativa tecnica applicabile per la richiesta,la realizzazione e l’installazione degli impianti a regola d’arte è quella risultante dalle norme UNI, CEI o di altri Enti appartenenti agli Stati membri dell’UE o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

4. in relazione alla dichiarazione di conformità si chiarisce che la responsabilità dell’installatore è relativa esclusivamente agli interventi effettuati, “fermo restando l’obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situaizoni di pericolo in relazione alle condizioni dell’impianto sul quale interviene la modifica”.

5. quanto alla definizione di impianto di distribuzione ed utilizzazione del gas (art. 2, lettera g), si ribadisce che tale definizione comprende “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas sino agli apparecchi utilizzatori”. In questo senso, l’impresa installatrice è responsabile solo delle parti dell’impianto effettivamente installate.

6. la dichiarazione di rispondenza dovrà attestare che “l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute”

7. sui requisiti tecnico – professionali di cui all’art. 4 si specifica che alla lettera a) il diploma di laurea si riferisce alla laurea “magistrale” (5 anni) e non alla laurea triennale.

8. sull’obbligo di consegna allo sportello unico dell’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art. 11. comma 1) si specifica infine che tale obbligo scatta in caso di installazione di nuovi impianti ed in caso di rifacimento di impianti esistenti.

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