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SENTENZA DI CONDANNA DEL VERTICE POLITICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Il caso in esame riguarda il Sindaco di un comune condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di euro 1.500,00 per aver commesso diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro e, precisamente, per avere omesso di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per avere omesso di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per avere omesso di nominare il medico competente.
Il Sindaco ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che il Tribunale giudicante era incorso in errore avendo ritenuto che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro spetti all’autorità politica invece che ai dirigenti o funzionari comunali aventi funzioni direttive così come indicato nell’art. 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso, osservando che “perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica” – nel nostro caso il sindaco – “procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa” – e nel caso in esame non è risultato che ciò fosse avvenuto – “in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 articolo 30 contenente modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 626 del 1994. La mancata indicazione” – prosegue la Corte – “non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualifica di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.

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