SENTENZA CASSAZIONE: INFORTUNIO MORTALE PER CARENZA DI FORMAZIONE
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IL FATTO
Al R.G., titolare della ditta di “A” s.r.l., viene imputato di avere omesso una adeguata formazione ed informazione sulle attività di abbattimento di piante a cui era stato destinato, con il collega esperto B.G., il dipendente V.E., che rimaneva schiacciato da una pianta di abete rosso di cui aveva proceduto al taglio con tecnica non corretta, provocandone la morte.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 13 Ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Belluno, riconosce all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di R.G., in relazione al reato di omicidio colposo per inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, nella misura di un anno e mesi quattro di reclusione.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
R.G. in qualità di datore di lavoro della “A” S.r.l. presenta ricorso alla Suprema Corte articolando due motivi:
– con il primo motivo contestava la contraddittorietà della motivazione in merito alla carente informazione e formazione impartita sul contenuto della prestazione e sulla tecnica di lavorazione da osservare, “laddove dall’istruttoria dibattimentale era emerso che al V.E. era stato interdetto il taglio delle piante, cui mai in precedenza era stato adibito mentre la formazione e la informazione integralmente ricevute attenevano appunto all’attività di sramatura delle piante una volta a terra dopo il taglio e che infine erano stati consegnati al V.E. i dispositivi di sicurezza correlati alle attività da compiersi e ai rischi connessi e fornite specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate“;
– con il secondo lamentava violazione di legge in relazione agli art.40 e 41 II comma cod.pen. per il “comportamento esorbitante, eccentrico ed eccezionale del lavoratore il quale aveva di propria iniziativa proceduto al taglio dell’abete pure in presenza di contrarie istruzioni fornite dal datore di lavoro nel corso di sopralluogo avvenuto alcuni giorni prima dell’infortunio e nonostante il caposquadra B.G.”
LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 27797 del 24/06/2019 ritiene, infondate le motivazioni del ricordo presentato da R.G.. Infatti la Corte di Cassazione ritiene del tutto illogica la motivazione “secondo cui il V.E. avrebbe dovuto ricevere formazione e informazione limitatamente alla prestazione lavorativa concernente le pratiche ausiliarie di sramatura“. Inoltre è da aggiungere che V.E. era stato assunto 10 giorni prima dell’infortunio e R.G. in qualità di datore di lavoro avrebbe dovuto “osservare” un periodo di inserimento all’attività principale della ditta “A”, eseguendo attività ausiliarie come la sramatura, che allo stesso tempo imponevano una corretta ed idonia informazione e formazione “ad assicurare l’osservanza di precauzioni necessarie a prevenire, anche in relazione alle prestazioni cui sarebbe stato nel tempo chiamato a svolgere, il realizzarsi di eventi dannosi” oltretutto lo stesso operaio esperto B.G. conferma che V.E. eseguiva l’attività di taglio.
Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato, “Come ha evidenziato il giudice distrettuale con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico la pianta era stata ricompresa, anche mediante specifica segnalazione, tra quelle da abbattere, né risultano elementi obiettivi da cui ricavare che la stessa era soggetta a procedure di taglio particolari in ragione delle sue caratteristiche arboree o della posizione all’interno del bosco.”
“Orbene, è stato evidenziato..[omissis]…che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento” continua la Corte di Cassazione precisando che la condotta “abnorme” è soltanto “soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”[…] mentre nel caso specifico […]”il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli”.
Pertanto come indicato dal Giudice di Corte d’Appello “né l’iniziativa assunta dal lavoratore può ritenersi assolutamente imprevedibile e abnorme, in ragione della contestualità della lavorazione e dell’ambito lavorativo che atteneva appunto al taglio delle piante e alla preparazione del legname ricavato.”
“Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori.”
Documenti correlati
- Sentenza-27787-24-06-19.pdfAccedi per scaricare
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