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SENTENZA CASSAZIONE: AD UN PASSO DALLA MATURITÀ, LESIONI GRAVI, COLPA DEL DL E RSPP

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La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, appellata dagli imputati, con cui, F.P., dirigente scolastica e N.I., responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di N.DL., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 7 luglio 2011.

IL FATTO

Il N.DL. si stava recando presso l’istituto scolastico, liceo classico di Sapri, per assistere all’esame di maturità dei compagni.
L’aula nella quale si stavano tenendo l’esame è al secondo piano dell’edificio […] “alla quale si accedeva da un corridoio quadrangolare che delimitava, all’interno, un solaio – lucernaio sul quale si aprivano dei cupolini, la cui finalità era fare entrare luce al piano sottostante” […] “non erano protetti da grate o da altri sistemi”. L’unico accesso al solaio-lucernaio era costituito da una porta-finestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio, normalmente chiusa, ma che quel giorno, come in altre occasioni era stata aperta dalla collaboratrice scolastica per il troppo caldo.
[…] “N.DL., essendo inciampato mentre camminava nella battuta a terra della porta in alluminio, cadde in avanti, sfondò con il suo peso il fragile cupolino che era posto a soli settanta centimetri dalla base della porta, cadde al piano di sotto precipitando per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica”.
Gli imputati, la dirigente scolastica, prof.ssa F.P., e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, ing. N.I., sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio, per avere omesso: di valutare il rischio di caduta dall’alto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) della scuola; di segnalare in maniera adeguata la situazione di pericolo relativa a tale accesso; informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici ed i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura; di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico; di segnalare e richiedere interventi di manutenzione alla Provincia, ente tenuto per legge alla manutenzione dell’istituto scolastico.

IL RICORSO

Gli imputati ricorrono per la Cassazione, affidandosi a più motivi:
Il ricorso di N.I. è affidato a tre motivi: mediante l’ultimo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto N.I., durante la verifica degli ambienti di lavoro […] al cospetto di una porta chiusa con un lucchetto, tale da impedire l’accesso al lastrico solare e da non richiedere altre misure” di sicurezza da attuare.
Il ricorso di F.P. è affidato a quattordici motivi: di seguito vengono riportati quelli più rilevanti (si rimanda alla lettura della sentenza per l’elenco completo):
Con il primo motivo lamenta violazione 17, 18 e 62 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, […] “per avere la Corte di appello ritenuto sussistente in capo alla dirigente scolastica una posizione di garanzia che ella, in realtà, non rivestirebbe. Il dirigente scolastico, infatti, sarebbe – sì – un “datore di lavoro” ma con talune peculiarità, […] privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici, con il conseguente dovere di informare e sollecitare gli enti competenti (Comuni e Province)”
Quarto motivo denunzia contraddittorietà […] “della motivazione in relazione alla qualificazione del lastrico ove si è verificato l’infortunio quale luogo di lavoro ovvero pertinenza dello stesso. Non svolgendosi né essendosi mai svolta alcuna attività scolastica né essendo necessario transitare attraverso lo stesso né accedervi né essendo consentito l’accesso […] sarebbe luogo alieno dalle competenze, dal potere di gestione e, dunque, della responsabilità del dirigente scolastico. Inoltre si deduce che l’assenza inserire nel D.V.R. un luogo che […] “non è scuola e nel quale si ritiene nessuno possa accedere.”
Sesto motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008. L’alunno, infatti, non potrebbe essere ritenuto, con riferimenti ai fatti oggetto del presente processo, un lavoratore dipendente. […] In ogni caso, N.DL. non era un alunno della scuola o, meglio, non lo era più, avendo nei giorni precedenti sostenuto l’esame, sicché il giorno dell’infortunio era un mero visitatore-accompagnatore.
Con l’ottavo motivo si denunzia la condotta della bidella signora I.B., che ha aperto la porta-finestra, che era sempre chiusa a chiave, creando un rischio non governabile.

La Corte di Cassazione risponde:

Entrambi i ricorsi sono infondati: infatti in riferimento al ricorso nell’interesse di N.I. e il motivo di impugnazione, si osserva che nel vigente ordinamento alla Corte di Cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente.
[…] sotto il profilo motivazionale, sottolineando che all’imputato si addebita la omessa valutazione di un rischio in effetti esistente […] già la sentenza di primo grado aveva già spiegato che all’ingegnere N.I. dovevano addebitarsi la mancata valutazione del rischio, essendo il solaio prossimo ad un corridoio da cui si accedeva alle aule frequentate dei ragazzi, la omessa apposizione di cartelli di divieto, la omessa informazione ed omessa formazione del personale circa il rischio di caduta, la omessa regolamentazione dell’apertura e della chiusura della porta e dell’impiego e della custodia delle chiavi del lucchetto.
Per quanto riguarda il ricorso del Dirigente Scolastico, la Corte di Cassazione ritiene infatti che il motivo parte da una premessa esatta, giungendo tuttavia ad una conclusione erronea:
[…] “E’ certamente vero che nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.” Ma non può essere trascurato il fatto che in materia di sicurezza è il “dirigente” ad avere poteri di gestione svolti in questo caso dalla professoressa F.P. e che […] “avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato”.
Un altro motivo di contestazione era la pertinenza del […] “luogo di lavoro ovvero luogo ad esso equiparato, trattandosi di pertinenza del corridoio dal quale si accedeva alle aree scolastiche, corridoio nel quale transitavano e stazionavano sia studenti che personale scolastico, […] ovvero da esso non sufficientemente segregato” infatti i luoghi di lavoro, in questo caso di transito devono essere inclusi nella valutazione dei rischi, cosa omessa nel caso specifico; inoltre il N.DL, l’infortunato, era legittimamente all’interno dell’istituto per seguire gli esami di maturità che ricordiamo essere aperti al pubblico.
Continua la Corte di Cassazione, il dirigente scolastico (e il RSPP) “il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme” antinfortunistica, che non è riservata ai soli lavoratori ma anche ai soggetti equiparati, come recita l’art. 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

In conclusione la Corte di Cassazione in merito alla collaboratrice scolastica ritiene che la sig.ra I.B pur avendo aperto […] la porta-finestra di accesso al solaio, allo scopo di arieggiare l’ambiente circostante, non può considerarsi idonea ad interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva” del dirigente scolastico e del RSPP e che in definitiva il […] “Tale comportamento non può essere considerato imprevedibile e, quindi, esorbitante, tale dovendosi ritenere, quello che fuoriesce dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartite dai datore di lavoro nell’ambito del contesto lavorativo”, informazioni in ogni caso non fornite né dal dirigente scolastico né dal RSPP.

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