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SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: MODIFICATO L’ALLEGATO VII DEL REACH

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1688/2016 del 20 settembre 2016 che modifica il punto 8.3 dell’Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea.

Ricordiamo che il Regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell’Unione in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli. I dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006, ove opportuno, al fine di soddisfare gli obblighi di registrazione.

L’aggiornamento dell’Allegato VII è conseguente ai notevoli progressi scientifici compiuti negli ultimi anni nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la sensibilizzazione cutanea. Tali metodi di prova in vitro sono stati convalidati dal laboratorio di riferimento dell’Unione Europea e costituiscono un’alternativa alla sperimentazione animale (European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal TestingEURL ECVAM) e/o concordati a livello internazionale dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE).

In allegato riportiamo il “Regolamento (UE) n. 1688/2016 del 20 settembre 2016”

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