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TUTTE LE RISPOSTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE A MAGGIO 2023 NEL D.LGS. 81/08

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Nel corso del seminario “Cosa cambia con le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte a Maggio 2023?” organizzato da Vega Formazione con il patrocinio di AIESiL, tenutosi l’8 giugno 2023, sono state trattate le nuove modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte con la pubblicazione del D.L. 4/5/2023, il cosiddetto “Decreto Lavoro”, entrato in vigore il 5/5/2023.

Ricordiamo, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il seminario dell’8 giugno, che sono state programmate altre edizioni a cui è possibile partecipare in forma gratuita e con iscrizione obbligatoria.

I posti sono in esaurimento anche per le prossime date pertanto consigliamo di procedere quanto prima con l’iscrizione al seminario “COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023? per garantirsi la possibilità di frequentare in videoconferenza e poter eventualmente relazionarsi con i relatori.

DOMANDE E RISPOSTE SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 INTRODOTTE DAL “DECRETO LAVORO”

Riportiamo di seguito le principali domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DomandaRisposta
Il D.L. 4/5/2023 è già in vigore o bisogna attendere la conversione in legge?Il D.L. 4/5/2023 è già entrato in vigore il 5/5/2023 ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella conversione in legge, le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 potranno subire variazioni.
Se la sorveglianza sanitaria va effettuata, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi: può essere estesa anche agli addetti antincendio?Certo, la sorveglianza sanitaria viene estesa anche per i rischi per cui non è espressamente prevista dalla normativa. Può quindi essere effettuata sugli addetti antincendio, su lavoratori esposti a microclima caldo o freddo, su lavoratori soggetti a posture incongrue, ecc.
Se il lavoratore non consegna la cartella sanitaria, può essere assunto?Il medico competente deve richiedere la precedente cartella sanitaria al lavoratore ma, qualora non gli sia fornita, deve comunque formulare il proprio giudizio in base alle informazioni a sua disposizione. La mancata presentazione della precedente cartella sanitaria non deve essere motivo di non assunzione del lavoratore
La nuova organizzazione (Datore di Lavoro, Servizio di Protezione e Prevenzione, ..) può intervenire nella richiesta della cartella sanitaria al precedente Datore di Lavoro?No, la cartella sanitaria precedente va chiesta dal medico competente al lavoratore, le altre figure aziendali (Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc) non possono intervenire in questa richiesta
Il medico competente può verificare la dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti dei lavoratori?No, non essendoci ancora l’Accordo Stato Regioni previsto dall’art. 41 comma 4 bis del D.Lgs. 81/08 per l’accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol, non possono essere svolte attività di controllo di dipendenza da tali sostanze
La formazione del Datore di Lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 può provvedere in autonomia alla propria formazione e addestramento?No, il Datore di Lavoro che usa le attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari ai sensi dell’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08, deve essere idoneamente formato e addestrato. La formazione dovrà essere erogata solo da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013. L’addestramento dovrà essere svolto da persona esperta. Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate.
La formazione e l’addestramento sulle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 da chi può essere effettuato?La formazione sull’uso delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, dovrà essere erogata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013. L’addestramento deve essere svolto da persona esperta. Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate.
Quali sono le attrezzature particolari che necessitano, per il loro utilizzo, di conoscenze e responsabilità particolari?Non esiste un elenco o una definizione delle attrezzature particolari per il cui utilizzo servono conoscenze o responsabilità particolari come indicato nell’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08. Si intendono quelle attrezzature per le quali, senza un’adeguata formazione, è presente il rischio di incidente/infortunio. Possono essere degli esempi: il tornio, il trans pallet, il trapano a colonna, ecc.
La formazione del Datore di Lavoro può già essere effettuata o è necessario attendere la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni?Per la formazione del Datore di Lavoro bisogna attendere la pubblicazione di nuovi specifici accordi Stato Regioni

SEMINARIO E-LEARNING “COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023?”

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