TUTTE LE RISPOSTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE A MAGGIO 2023 NEL D.LGS. 81/08
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Nel corso del seminario “Cosa cambia con le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte a Maggio 2023?” organizzato da Vega Formazione con il patrocinio di AIESiL, tenutosi l’8 giugno 2023, sono state trattate le nuove modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte con la pubblicazione del D.L. 4/5/2023, il cosiddetto “Decreto Lavoro”, entrato in vigore il 5/5/2023.
Ricordiamo, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il seminario dell’8 giugno, che sono state programmate altre edizioni a cui è possibile partecipare in forma gratuita e con iscrizione obbligatoria.
I posti sono in esaurimento anche per le prossime date pertanto consigliamo di procedere quanto prima con l’iscrizione al seminario “COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023?” per garantirsi la possibilità di frequentare in videoconferenza e poter eventualmente relazionarsi con i relatori.
DOMANDE E RISPOSTE SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 INTRODOTTE DAL “DECRETO LAVORO”
Riportiamo di seguito le principali domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:
Domanda | Risposta |
Il D.L. 4/5/2023 è già in vigore o bisogna attendere la conversione in legge? | Il D.L. 4/5/2023 è già entrato in vigore il 5/5/2023 ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella conversione in legge, le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 potranno subire variazioni. |
Se la sorveglianza sanitaria va effettuata, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi: può essere estesa anche agli addetti antincendio? | Certo, la sorveglianza sanitaria viene estesa anche per i rischi per cui non è espressamente prevista dalla normativa. Può quindi essere effettuata sugli addetti antincendio, su lavoratori esposti a microclima caldo o freddo, su lavoratori soggetti a posture incongrue, ecc. |
Se il lavoratore non consegna la cartella sanitaria, può essere assunto? | Il medico competente deve richiedere la precedente cartella sanitaria al lavoratore ma, qualora non gli sia fornita, deve comunque formulare il proprio giudizio in base alle informazioni a sua disposizione. La mancata presentazione della precedente cartella sanitaria non deve essere motivo di non assunzione del lavoratore |
La nuova organizzazione (Datore di Lavoro, Servizio di Protezione e Prevenzione, ..) può intervenire nella richiesta della cartella sanitaria al precedente Datore di Lavoro? | No, la cartella sanitaria precedente va chiesta dal medico competente al lavoratore, le altre figure aziendali (Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc) non possono intervenire in questa richiesta |
Il medico competente può verificare la dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti dei lavoratori? | No, non essendoci ancora l’Accordo Stato Regioni previsto dall’art. 41 comma 4 bis del D.Lgs. 81/08 per l’accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol, non possono essere svolte attività di controllo di dipendenza da tali sostanze |
La formazione del Datore di Lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 può provvedere in autonomia alla propria formazione e addestramento? | No, il Datore di Lavoro che usa le attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari ai sensi dell’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08, deve essere idoneamente formato e addestrato. La formazione dovrà essere erogata solo da docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013. L’addestramento dovrà essere svolto da persona esperta. Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate. |
La formazione e l’addestramento sulle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 da chi può essere effettuato? | La formazione sull’uso delle attrezzature che richiedono, per il loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, dovrà essere erogata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013. L’addestramento deve essere svolto da persona esperta. Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate. |
Quali sono le attrezzature particolari che necessitano, per il loro utilizzo, di conoscenze e responsabilità particolari? | Non esiste un elenco o una definizione delle attrezzature particolari per il cui utilizzo servono conoscenze o responsabilità particolari come indicato nell’art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08. Si intendono quelle attrezzature per le quali, senza un’adeguata formazione, è presente il rischio di incidente/infortunio. Possono essere degli esempi: il tornio, il trans pallet, il trapano a colonna, ecc. |
La formazione del Datore di Lavoro può già essere effettuata o è necessario attendere la pubblicazione del nuovo accordo Stato Regioni? | Per la formazione del Datore di Lavoro bisogna attendere la pubblicazione di nuovi specifici accordi Stato Regioni |
SEMINARIO E-LEARNING “COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA INTRODOTTE A MAGGIO 2023?”
News correlate
Documenti correlati
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative