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RSPP: CONDANNA PER MISURA DI PREVENZIONE CARENTE

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Con la Sentenza della Corte di Cassazione del 18 marzo 2019 n.11708 viene confermata la condanna al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con multa di 2.000,00 €, per il reato di lesioni personali colpose procurate ad un lavoratore infortunatosi nello stabilimento nel quale il RSPP prestava la propria attività.
Il lavoratore subiva un trauma da schiacciamento alla mano sinistra dovuto alla caduta di travi metalliche (lunghe m. 8,90 e dal peso di kg 74 cadauna) dalle forche di un carrello elevatore sulle quali erano state caricate, nel mentre il collega, alla guida del carrello stesso, compiva una manovra.

IL FATTO
I lavoratori F.P. e P.R. caricavano le travi sulle forche del carrello elevatore, al termine dell’operazione P.R. alla guida del carrello, eseguiva una manovra all’indietro, il carico cadeva in avanti mentre F.P., l’infortunato, […] istintivamente, metteva le mani per cercare di trattenere le travi ma veniva colpito, riportando lesioni alla mano sinistra da trauma da schiacciamento […].

È stato accertato dal tribunale la violazione dell’art. 71 del D.lgs. 81/08 da parte del datore di lavoro, per non aver messo a disposizione dei lavoratore un adeguata attrezzatura di lavoro […] visto che il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate: la larghezza massima delle forche era pari a cm. 78, a fronte di travi lunghe mt. 8,90, per cui l’uso di quel carrello elevatore non poteva garantire la stabilità […].

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stata addebitata la carenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) […] poiché avrebbe dovuto segnalare «che laddove ci si trovi in presenza di travi di una lunghezza piuttosto che un’altra, si doveva usare un carrello piuttosto che un altro e, nel caso specifico, che il carrello utilizzato non era adeguato ai movimento di travi di quella lunghezza se non con l’utilizzo di elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento successivamente acquistata dall’azienda»[…].

IL RICORSO
Il RSPP propone ricorso con le seguenti due motivazioni:

1.[…] Violazione di legge in materia di posizione di garanzia ed in relazione agli arti. 16, 17, 18, 32, 33 e 71 d.lgs. n. 81/2008. […] il RSPP non può rivestire una posizione di garanzia nella misura in cui la stessa non è prevista dalla legge. I destinatari delle norme antinfortunistiche sono solo i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori […] l’RSPP non può avere […] alcuna posizione di garanzia essendo privo di poteri gestionali e non potendo mai sostituirsi al datore di lavoro negli obblighi prevenzionistici posti a suo carico.

2. Carenza di motivazione rispetto al mancato rispetto delle prescrizioni fornite dal RSPP ed abnorme condotta del lavoratore, in quanto le travi metalliche erano in parte “legate” tra loro con del nastro adesivo e di tutte quelle presenti […] sono cadute solo quelle legate con nastro adesivo.[…] infatti l’RSPP […] aveva previsto le modalità corrette di imbracatura anche delle putrelle (catene, funi e brache) e ciò anche rispetto all’utilizzo di bilancieri, sicché il lavoratore, di fatto, ha rimosso il presidio di sicurezza previsto.[…]

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto per il primo motivo: […] La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare […] Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. […]

Per il secondo motivo la Corte di Cassazione indica che […] il comportamento colposo del lavoratore non interrompe, di per sé, il nesso causale […] infatti il Tribunale di merito ha individuato che […] la misura prevenzionistica che avrebbe ragionevolmente impedito l’evento, […] sarebbe stata […] una forca avente larghezza adeguata al fine di consentire il corretto bilanciamento delle travi sollevate dal carrello elevatore.
Conclude inoltre che l’utilizzo del nastro adesivo al posto delle catene o funi, indicate nel documento di valutazione dei rischi (DVR), […] non avrebbe mai potuto costituire causa assorbente dell’infortunio, essendo stato accertato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che nel caso concreto il presidio di sicurezza corretto avrebbe dovuto essere costituito (anche e soprattutto) da un carrello elevatore munito di forche di larghezza adeguata, la cui mancanza ha avuto incidenza causale prevalente rispetto all’evento lesivo in disamina.

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