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RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE SUI DIISOCIANATI

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Visto l’approssimarsi della data entro la quale scatta l’obbligo di formazione per i lavoratori che utilizzano sostanze contenenti diisocianati in concentrazione superiore a 0,1% in peso, che ricordiamo essere il 24 agosto 2023, Vega Engineering e Vega Formazione hanno svolto il 20/7/2023 un seminario dal titolo “DIISOCIANATI: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI?” con l’obiettivo di approfondire gli aspetti applicativi del Regolamento UE 2020/1149 che norma l’uso e la formazione dei lavoratori sui diisocianati.

Tale incontro è stato preparato anche in considerazione del fatto che i lavoratori soggetti all’obbligo di formazione sono davvero numerosi essendo i diisocianati presenti in un vasto numero di settori di attività e, forse, a volte gli stessi lavoratori non sono consapevoli della presenza di tale sostanza nei prodotti che utilizzano.

I partecipanti al seminario hanno potuto relazionarsi con i relatori e sono emersi molti dubbi di cui vogliamo dare qui evidenza in modo da fare un po’ di chiarezza sugli aspetti di carattere più comune. Per coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare al seminario del 20/7/23, è possibile seguirlo in “differita”, in modalità e-learning, gratuitamente cliccando sul seguente titolo: SEMINARIO E-LEARNING “DIISOCIANATI: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI?”

DOMANDE E RISPOSTE SUGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO UE 2020/1149

Riportiamo di seguito le principali domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DomandaRisposta
Come posso riconoscere la presenza di diisocianati nelle schede di sicurezza?Per i prodotti contenenti diisocianati oltre lo 0,1% in peso, il Regolamento 2020/1149 prevede a partire dal 24 febbraio 2022, “che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»”. Ne consegue, posto che la scheda di sicurezza inviata sia effettivamente aggiornata, nella sua sezione 2.2 (elementi dell’etichetta) si dovrà trovare la medesima indicazione. Oltre a tale indicazione, il fornitore potrebbe anche indicare esplicitamente il contenuto in diisocianati “reattivi” di una eventuale miscela nella sezione 3 della scheda di sicurezza.
Esiste una lista dei codici CAS dei diisocianati o altri codici che permettano di identificarli sulle schede di sicurezza?Nella stesura della restrizione il legislatore ha volutamente evitato di indicare i codici CAS soggetti a restrizione, considerato che la stesura di un elenco esaustivo costringerebbe a continua revisione e ad un’applicabilità non facile del Regolamento. In ogni caso, ECHA (Agenzia Europea per le sostanze Chimiche) rende disponibile un elenco indicativo e non esaustivo.
La formazione riguardante l’uso dei diisocianati può essere riconosciuta come aggiornamento lavoratori (rif. D.Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni del 21/12/11)?L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede esplicitamente che la formazione in esso prevista è distinta da quella imposta da altre norme: in tal senso si ritiene che la formazione sui diisocianati prevista dal Regolamento Europeo UE 2020/1149 non possa rientrare in quella imposta dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e, pertanto, non possa essere considerata come formazione di aggiornamento ai sensi del suddetto Accordo.
La formazione deve essere fatta da ogni lavoratore che utilizza diisocianati?La formazione prevista dal Regolamento è obbligatoria per tutti gli “utilizzatori professionali”: lavoratori, preposti e lavoratori autonomi “che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti”.
Il magazziniere che prende in mano sacchi contenenti un collante con diisocianati per caricarli sul camion del cliente deve fare la formazione?Il Regolamento Europeo 1149/2020 si applica a tutti gli “utilizzatori industriali e professionali”. Con il termine “utilizzatore industriale e professionale”, secondo il punto 3 del Regolamento stesso, “si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti”. Nel Regolamento Reach si distinguono i termini “manipolazione” e “immagazzinamento”, pur non dandone la definizione. Tuttavia, poiché solo una vera e propria manipolazione del prodotto può comportare un’esposizione che giustifichi una formazione secondo i criteri e gli argomenti indicati nel Regolamento 1149/2020, si possono ritenere esclusi dall’applicazione dello stesso coloro che svolgono attività che si limitano all’immagazzinamento di contenitori chiusi e sigillati. In ogni caso, anche per i lavoratori che svolgono attività di immagazzinamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al Titolo IX del D.Lgs. 81/08, il quale impone un obbligo di informazione e formazione per tutti i lavoratori sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, sugli esiti della valutazione dei rischi e sulle precauzioni e azioni da intraprendere per proteggersi, anche in caso di emergenza dovuto, ad esempio, a spanto, sversamento, rottura di contenitori.
Sono previsti tempi di adeguamento della formazione oppure occorre adeguarsi entro il 24 agosto 2023?La scadenza entro cui adeguarsi alla formazione obbligatoria sui diisocianati secondo le indicazioni del Regolamento Europeo è il 24/8/2023.
Esiste una corrispondenza tra codici ATECO di un’impresa e i livelli della formazione previsti dal Regolamento Europeo UE 2020/1149?Non c’è alcuna corrispondenza tra codici ATECO e livelli di formazione sui diisocianati. La formazione sui diisocianati si distingue in livello basso, intermedio e avanzato in base alle attività effettivamente svolte dal lavoratore.
Quali requisiti deve avere il docente per poter svolgere il corso sull’utilizzo corretto dei diisocianati?Il docente deve essere un formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013. Il Regolamento Europeo UE 2020/1149 prevede infatti che la formazione sia “conforme alle disposizione stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale”, pertanto, trattandosi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dalla legislazione vigente italiana e nello specifico dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, essa deve essere svolta da un formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/2013.
È necessario che la formazione sia erogata da un ente di formazione accreditato?Il Regolamento UE 2020/1149 non dà indicazioni sui requisiti del soggetto formatore, né indicazioni su accreditamenti o altri requisiti da rispettare per organizzare i corsi di formazione sui diisocianati.
Qual è la durata in ore dei corsi in base al livello di formazione base-intermedio-avanzato?Il Regolamento Europeo 2020/1149 non specifica la durata dei corsi sui diisocianati ma solo gli argomenti che devono essere trattati: la durata pertanto può essere definita dal soggetto che progetta la formazione.
Qual è la durata in ore dei corsi di aggiornamento?Il Regolamento Europeo 2020/1149 definisce la frequenza degli aggiornamenti sui diisocianati che deve essere almeno quinquennale. Non specifica invece la durata dei corsi, sia iniziale che di aggiornamento, ma indica solo gli argomenti che devono essere trattati: la durata pertanto può essere scelta dal soggetto che progetta la formazione.
Quali sono i criteri per capire il livello di formazione da effettuare (generale – intermedio – avanzata)?Il livello della formazione sui diisocianati va scelto sulla base delle attività effettivamente svolte dal lavoratore.
Il fornitore di sostanze contenenti diisocianati deve verificare che l’acquirente del prodotto abbia fatto la formazione? Deve richiedere gli attestati di partecipazione al corso a chi compra o è sufficiente un’autodichiarazione?Il Regolamento Europeo 2020/1149 indica precisamente che: “Il fornitore […] deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione […] nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele”. La dizione “abbia accesso” può presentare difficoltà in ordine alla sua applicazione pratica: una possibile soluzione per il fornitore è quella di accertarsi che i lavoratori siano già formati per l’uso dei diisocianati (ad esempio per mezzo di una dichiarazione del datore di lavoro o mediante esibizione degli attestati di formazione). Diversamente il fornitore dovrebbe indicare la disponibilità di corsi di formazione sui diisocianati, ad esempio indicando i riferimenti di enti di formazione che erogano tale formazione.
Il venditore/fornitore di prodotti contenenti diisocianati (schiume, sigillanti, ecc) deve essere formato? E il magazziniere che movimenta prodotti contenenti diisocianati?La formazione risulta obbligatoria solo per i lavoratori che sono “utilizzatori industriali e professionali”, tra i quali per la definizione di cui al punto 3 della restrizione non risultano i fornitori/venditori/magazzinieri.
Quali sono gli obblighi di un’azienda che fornisce di prodotti contenenti diisocianati ad una ditta terza che svolge il lavoro all’interno della stessa realtà?Gli obblighi sono i medesimi stabiliti per il fornitore di un agente chimico, dunque quelli ai punti 2 e 7 della restrizione: corretta etichettatura del prodotto, garanzia che il destinatario disponga delle informazioni circa la formazione necessaria per gli utilizzatori, garanzia di disponibilità di materiale didattico e accessibilità ai corsi di formazione previsti per i destinatari.
Nel caso di utilizzo di prodotti quali sigillanti e primer applicati con pennello e con pistola ad estrusione come quella per il silicone, a quale livello di formazione si deve far riferimento?Il caso di “applicazione con pennello” rientra tra le attività per le quali il Regolamento richiede esplicitamente una formazione di livello intermedio.
Per un’azienda che lavora su turni, ci deve essere formazione ed un preposto per ciascun turno?Secondo il Regolamento la formazione è obbligatoria per “i lavoratori […] che manipolano diisocianati […] per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti”. Ciò si traduce nella necessità che tutti i preposti a cui è stato affidato il compito di sovrintendere a tali attività siano in possesso della formazione obbligatoria.
L’uso sporadico di prodotti contenenti diisocianati comporta l’obbligo di formazione?L’applicabilità del Regolamento UE 2020/1149 non è definita in base all’entità dell’esposizione ordinaria a diisocianati da parte dei lavoratori, ma solo all’uso professionale ed alla presenza nei prodotti utilizzati professionalmente di diisocianati per oltre lo 0,1% in peso. Per questa ragione, laddove il contenuto di diisocianati superi tale soglia, è richiesta la formazione dei lavoratori.
Il Regolamento UE 2020/1149 si rivolge anche ai lavoratori che utilizzano prodotti finiti contenenti diisocianati?No, il Regolamento si applica esclusivamente a sostanze e miscele contenenti diisocianati “reattivi”. I prodotti per il cui processo produttivo si sia fatto impiego di diisocianati non ne contengono più in tale forma poiché, dopo il completamento delle reazioni, questi si trasformano in materiale stabile.
Come deve essere affrontato l’argomento diisocianati nel Documento di Valutazione dei Rischi? Deve essere aggiornata la sezione relativa al rischio chimico?Il rischio chimico derivante dall’uso dei diisocianati doveva essere già valutato nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, secondo i criteri indicati nello stesso decreto.
Ci sono modifiche sulla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati?L’entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1149 non incide sulla valutazione dei rischi e sull’eventuale conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria di cui al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, ma indica esclusivamente un obbligo formativo ulteriore.
Quali sono le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149?Il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi specificati nelle singole restrizioni previste dal Regolamento REACH, è contenuto all’interno dell’art. 16 del D.Lgs. n. 133/2009. La restrizione non si applica alla produzione ma solo alla commercializzazione verso destinatari professionali e all’uso professionale/industriale.

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Vega Formazione organizza i corsi specifici per rispondere all’obbligo di formazione contenuto nel Regolamento UE 2020/1149, sia in presenza (aula o videoconferenza) che in e-learning:

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Approfondisci i nuovi obblighi di formazione dei lavoratori addetti alla manipolazione di Diisocianati in vigore dal 24 agosto 2023

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