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RISCHIO MICROCLIMA: ECCO LE RISPOSTE PUBBLICATE DAL PAF

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Il Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ha approvato l’elaborazione delle FAQ formulate dal Sottogruppo Telematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie Autonome, in collaborazione con INAIL ed ISS.

Le FAQ sono state pubblicate sul Portale Agenti Fisici (PAF) e sono a disposizione di tutti gli utenti per la consultazione.

Una delle principali novità fornite dalle FAQ pubblicate sul Portale Agenti Fisici è la distinzione tra ambienti moderabili e ambienti vincolati.

Secondo le pubblicazioni del Sottogruppo Telematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie Autonome, gli ambienti moderabili dovranno essere valutati secondo quanto indicato dal Titolo II, art. 63 del D.lgs. 81/08, mentre negli ambienti vincolati dovrà essere svolta una valutazione dei rischi secondo il Titolo VIII del D.lgs. 81/08.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MICROCLIMA

La valutazione del rischio derivante dal microclima deve essere effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 81/2008.

Non essendo previsto nel Titolo VIII un Capo specifico per il microclima, normativamente occorre considerare quanto richiesto dall’intero Capo I, ossia la finalità della valutazione del rischio, che deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi (art. 182, comma 1), l’attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 183), gli obblighi di informazione e formazione (art. 184), la sorveglianza sanitaria e la tenuta della cartella sanitaria di rischio (artt. 185 e 186).

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza, richiamati dall’art. 63 del Titolo II e, in relazione al microclima, ai punti 1.9.2 e 1.9.3 dell’Allegato IV.

In tali punti viene indicato che la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, senza trascurare il grado di umidità e il movimento dell’aria e la possibilità di irraggiamento eccessivo. In aggiunta, si specifica che gli impianti di ventilazione o condizionamento non diano luogo a correnti d’aria fastidiose per i lavoratori e che è necessario garantire il buon funzionamento degli impianti di aerazione sottoponendoli a controllo, manutenzione, pulizia e sanificazione.

La valutazione del rischio da microclima presenta pertanto una complessità specifica e richiede competenze e conoscenze delle norme tecniche applicabili sia per lo svolgimento di misure dei parametri termo-igro-metrici, sia per quanto riguarda l’elaborazione dei dati sperimentali raccolti.

I tecnici di Vega Engineering, grazie alla loro esperienza pluriennale nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono coadiuvare le aziende nella valutazione del rischio Microclima.

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