RIFIUTI INERTI: L’INTERPELLO MASE SUI CRITERI END OF WASTE DEL D.M. 127/2024
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Con il riscontro all’interpello presentato dalla Regione Veneto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su diversi aspetti applicativi del D.M. n. 127/2024 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, fornendo chiarimenti su verifiche tecniche, dichiarazione di conformità, campionamento, procedure semplificate e autorizzazioni “caso per caso”.
Il chiarimento ministeriale arriva in una fase in cui il nuovo regolamento, adottato ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, sta ponendo numerosi dubbi operativi, soprattutto sul momento in cui l’End of Waste può dirsi perfezionato, sulla documentazione necessaria e sul rapporto con il previgente D.M. 5 febbraio 1998.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente l’Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006
IL QUESITO POSTO DALLA REGIONE VENETO
La Regione Veneto ha chiesto al Ministero chiarimenti su una pluralità di aspetti applicativi del D.M. n. 127/2024. In particolare, i quesiti riguardano:
- la possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto prima delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico;
- il momento in cui può essere redatta la dichiarazione di conformità;
- il campionamento e la conservazione dei campioni;
- i rapporti tra il nuovo decreto e il D.M. 5 febbraio 1998 nelle procedure semplificate;
- l’obbligo di adeguamento per gli impianti autorizzati “caso per caso”;
- l’ammissibilità di taluni codici EER e di determinati trattamenti;
- la possibilità di miscelare i lotti;
- la questione del limite dell’amianto;
- l’eventuale derogabilità dei limiti tramite valutazioni “caso per caso”.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Il Ministero chiarisce anzitutto che il D.M. n. 127/2024 deve essere applicato in modo unitario e completo: la cessazione della qualifica di rifiuto non può quindi avvenire prima delle verifiche di idoneità tecnica per l’uso specifico, né tali verifiche possono essere rinviate a una fase successiva.
Sul piano operativo, il riscontro fornisce poi indicazioni su campionamento e conservazione dei campioni, precisando che anche le verifiche tecniche devono rientrare nel procedimento complessivo di End of Waste.
Un ulteriore gruppo di chiarimenti riguarda il rapporto tra il nuovo decreto e il D.M. 5 febbraio 1998, con conferma che il D.M. n. 127/2024 prevale per i rifiuti e gli usi che rientrano nel suo ambito, mentre le autorizzazioni “caso per caso” restano applicabili solo in via residuale.
Il Ministero interviene infine anche su alcuni aspetti più specifici, tra cui codice EER 19 12 09, trattamenti ammessi, miscelazione dei lotti, limite dell’amianto e possibilità di deroghe, confermando un’impostazione complessivamente rigorosa del nuovo regime End of Waste per gli inerti.
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