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RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: FIRMATO IL NUOVO DECRETO

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Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava, il 26 giugno ha annunciato che è stato firmato il nuovo decreto sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione, superando quindi le criticità che erano emerse con il precedente DM 152/22. Si tratta di una legge particolarmente attesa dagli operatori del settore che vedono finalmente il nuovo regolamento sull’EoW (End of Waste) per i rifiuti inerti…

LE DICHIARAZIONI DEL VICEMINISTRO GAVA

“In un Paese povero di materie prime, recuperiamo strategicamente materia prima seconda centrando diversi obiettivi: meno discarica e, quindi, più economia circolare, più tutela ambientale, ma anche ascolto e supporto alle imprese con un impatto positivo per molte filiere tra cui quella estrattiva, delle costruzioni e delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi, che

hanno un peso importante in Italia”. Queste le parole del viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica che annuncia la firma sul nuovo Decreto Inerti.

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento adottato con il decreto del 26/6/2024 stabilisce i criteri che permettono ai rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione e di origine minerale di cessare la qualifica di rifiuto mediante le operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06. In via preferenziale, i rifiuti inerti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono dalla demolizione selettiva dei manufatti.

QUALI SONO I RIFIUTI INERTI OGGETTO DEL DECRETO?

Per “rifiuti inerti” si intendono i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

L’elenco dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione è riportato nell’Allegato 1, tabella 1, punto 1 del regolamento.

L’elenco dei rifiuti inerti di origine minerale è riportato nell’Allegato 1, tabella 1, punto 2 del regolamento.

Sono esclusi dai rifiuti inerti che possono cessare la qualifica di rifiuti:

  • i rifiuti interrati, anche se il codice EER appartiene al capitolo 17 ed è compreso tra quelli presenti nella tabella 1 dell’Allegato 1
  • le terre e rocce da scavo con codice EER 170504 provenienti da bonifica di siti contaminati

DA RIFIUTO INERTE AD AGGREGATO RECUPERATO: QUALI SONO I CRITERI?

I rifiuti inerti sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dalle operazioni di recupero è conforme ai criteri dell’Allegato 1 del regolamento adottato con il decreto del 26/6/24, che individua:

  • i controlli sui rifiuti in ingresso
  • i processi di trattamento e recupero ammessi
  • le modalità di movimentazione e deposito presso il produttore
  • i requisiti di qualità da valutare mediante analisi chimiche
  • le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato

L’aggregato recuperato può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati nell’Allegato 2 del regolamento, quali: realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, realizzazione di miscele bituminose e sottofondi e piazzali, realizzazione di strati di fondazione o di strati accessori (es. anticapillare, antigelo, drenante), confezionamento di miscele legate con leganti idraulici, di calcestruzzi, produzione di cemento e di clinker per cemento.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per ciascun lotto di aggregato recuperato (massimo 3.000 mc) il produttore attesta il rispetto dei criteri di cui sopra mediante dichiarazione di conformità da inviare all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e comunque prima dell’uscita dall’impianto. Il produttore conserva copia della dichiarazione per 5 anni dalla data di invio all’autorità competente.

Per ciascun lotto il produttore deve conservare un campione di aggregato recuperato per 1 anno dalla data di invio della dichiarazione di cui sopra. Tale disposizione non si applica alle aziende certificate EMAS o ISO 14001.

ABROGAZIONI

Il decreto del 26/6/2024 abroga il precedente D.M. 152/2022.

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