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RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE: NUOVI CHIARIMENTI DALL’ALBO

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Una nuova circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interviene sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fornendo chiarimenti operativi sulle categorie di iscrizione all’Albo utilizzabili dagli operatori incaricati di svolgere tali attività.

In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della Circolare n. 3/2026.

RIFIUTI ABBANDONATI: RESTANO RIFIUTI URBANI

La circolare richiama quanto già espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 e nel riscontro all’Interpello n. 72669 del 5 maggio 2023, precisando che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità. In caso di abbandono da parte di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, resta in capo ai Comuni l’obbligo di provvedere alla loro rimozione, a prescindere dalla natura, provenienza o classificazione originaria del rifiuto.

QUANDO È POSSIBILE LA CLASSIFICAZIONE A VISTA?

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiama le Linee guida SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) sulla classificazione dei rifiuti e le indicazioni tecniche per la rimozione dei rifiuti abbandonati, precisando che, in alcune condizioni, è possibile procedere alla “classificazione a vista” solo per i rifiuti palesemente non pericolosi, comunemente gestibili e riconducibili alle tipologie contemplate dal decreto MASE 26 marzo 2026 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Restano invece esclusi i rifiuti combusti, quelli potenzialmente contaminati da amianto, i rifiuti con elementi sospetti e quelli non classificabili a vista perché eterogenei o riconducibili a codici EER a specchio.

RACCOLTA E TRASPORTO: POSSIBILI ANCHE LE CATEGORIE 4 E 5

Pur trattandosi di rifiuti urbani, la circolare chiarisce che, nei casi in cui sia possibile attribuire consapevolmente un codice EER pertinente, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani possono procedere alla raccolta anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo. Secondo il Comitato nazionale, tali categorie consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati alla natura dei rifiuti trasportati, oltre a favorire una corretta destinazione a recupero o smaltimento.

L’indicazione dell’Albo assume quindi un valore operativo rilevante: la qualificazione dei rifiuti abbandonati come urbani non esclude, in determinate condizioni, l’utilizzo di mezzi iscritti nelle categorie dedicate ai rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, purché sia possibile identificare correttamente il rifiuto e attribuire il codice EER più appropriato.

Scarica i documenti allegati a questa news

Formazione sulla sicurezza lavoratori del settore raccolta e smaltimento rifiuti

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