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RETTIFICATA DIRETTIVA 2013/35/UE LIMITI DI ESPOSIZIONE CEM PER LAVORATORI

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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea numero L 120/62 del 13 maggio 2015 è stata pubblicata una rettifica alla “Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE“.

La rettifica va a modificare quanto scritto a pagina 7, articolo 5, paragrafo 7 della Direttiva 2013/35/UE:
anziché: ” 7. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3 bis, lettera a), sono ….”
si legge: ” 7. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), sono ….”

Il punto in oggetto si riferisce al caso previsto dalla direttiva in cui sia derogato al datore di lavoro l’obbligo di non superamento dei soli valori limite di esposizione (VLE) sensoriali (allegato II, tabella A3 della Direttiva 2013/35/UE) “ove giustificato dalla prassi o dal processo” a patto che:
– Il superamento sia solo temporaneo;
– non siano superati i VLE sanitari (allegato II, tavola A2);
– siano prese misure di protezione specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 7, quali il controllo dei movimenti;
– siano adottate misure di cui all’articolo 5, paragrafo 9, lettera b);
– siano fornite ai lavoratori informazioni di cui all’articolo 6, lettera f).

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