fbpx Skip to content

RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

25217

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74 è stato emanato in riferimento a quanto previsto nell’articolo 35, commi dal 28 al 33 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Attestazione ritenute fiscali
In riferimento a quanto previsto, nell’articolo 2 del decreto, l’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali da parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei responsabili fiscali dei centri di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
Ovviamente l’asseverazione rilasciata dai soggetti precedentemente indicati è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e all’utilizzo da parte dell’impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

Attestazione contributi previdenziali e assicurativi
L’impresa subappaltatrice deve attestare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice della seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto.
L’attestazione dell’avvenuto versamento da parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei responsabili fiscali dei centri di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o dei soggetti di cui all’artciolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).

Il rilascio da parte del subappaltatore del prospetto analitico redatto in forma libera ovvero della asseverazione del professionista e del DURC con riferimento a tutti i soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell’articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 e l’esibizione all’ente appaltante nel momento del pagamento del corrispettivo della citata documentazione da parte dell’impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell’articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679