fbpx Skip to content

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTANTE PER L’INFORTUNIO DI UN DIPENDENTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

25101

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Secondo la Cassazione, “L’articolo 7 Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’articolo 26 Decreto Legislativo n. 81 del 2008) prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l’obbligo dell’appaltante di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi”.
“Orbene, la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all’appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di “inadempimento” il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell’appaltatore”.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679