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RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: QUALI NOVITÀ?

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È stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che introduce nuove disposizioni sui requisiti del Responsabile Tecnico della gestione rifiuti e sui criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i medesimi responsabili tecnici.

Vediamo quali sono le novità.

CHI È IL RESPONSABILE TECNICO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI?

Il Responsabile Tecnico è il soggetto, interno o esterno all’organizzazione dell’impresa, che coordina e organizza tutte le azioni opportune per assicurare una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente ed in maniera responsabile.

Come previsto dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Per disciplinare i compiti, le responsabilità, i requisiti e i criteri di verifica della formazione del Responsabile Tecnico, l’Albo Gestori Ambientali ha emanato specifiche deliberazioni di concerto con il Ministero dell’Ambiente.

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DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16 NOVEMBRE 2022: QUALI NOVITÀ?

La Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 modifica le precedenti delibere:

  • n. 6 del 30 maggio 2017 sui requisiti previsti per la figura del Responsabile Tecnico, di cui agli artt. 12 e 13, D.M. Ambiente n. 120/2014, costitutivo dell’Albo
  • n. 4 del 25 giugno 2019 sui criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i medesimi responsabili tecnici.

In particolare, per quanto riguarda le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico viene previsto che:

  • è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda, ne sia anche Responsabile Tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione;
  • il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di Responsabile Tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata;
  • la cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di Responsabile Tecnico;
  • la prosecuzione nel ruolo di Responsabile Tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante. Oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale;
  • il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, insieme ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B;
  • la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.

In merito, invece, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici viene previsto che:

  • la verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, che devono essere superati contemporaneamente;
  • la verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità.

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Leggi l’approfondimento “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: chi è e quando è obbligatorio?”: CLICCA QUI

DOCUMENTI UTILI: MODULO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un documento editabile utile per la nomina del Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. 120/2014.

Scarica gratuitamente il Fac simile Nomina Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (D.M. n. 120 del 3 Giugno 2014)

Riportiamo inoltre in allegato la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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