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REQUISITI PROFESSIONALI DEL RUP: NUOVO CODICE APPALTI

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016 è stata pubblicata la Delibera ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) n. 1096 del 26 ottobre 2016 recante “Linee Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’Affidamento di Appalti e Concessioni“.

ANAC ha suddiviso il contenuto delle Linee Guida in due parti:
– I – Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici (a carattere non vincolante);
– II – Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’ art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici (a carattere vincolante).

Entrando nel dettaglio, le Linee Guida, oltre ad aver abrogato di fatto gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010, prevedono per il RUP, relativamente ad appalti e concessioni di lavori, una preparazione e un’esperienza commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Rispetto alle Linee Guida in consultazione, vengono modificate le soglie previste per i requisiti tecnico professionali, aumentando i valori per i quali sono richieste professionalità più elevate. In particolare, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:
– Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
– Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
– Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

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