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RENTRI: LE RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI SU ISCRIZIONE, REGISTRI CARICO SCARICO E FORMULARI RIFIUTI

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Vega Formazione, in collaborazione con Vega Engineering e AIESIL, ha organizzato un seminario “RENTRI: tutte le novità sulla tracciabilità e gestione dei rifiuti” per approfondire le novità introdotte dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, in vigore dal 15/06/2023, cui le prime imprese obbligate dovranno iscriversi dal 15/12/2024.

Riportiamo di seguito le domande di carattere generale che sono state poste nel corso del seminario e che possono essere utili a tutti coloro che sono interessati all’argomento.

DOMANDARISPOSTA
Chi può effettuare l’accesso al servizio RENTRI?L’accesso al servizio deve avvenire tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore. Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
Sono previste quantità minime di rifiuti pericolosi da produrre per iscriversi al RENTRI?Non vi è una quantità minima che esenta dall’iscrizione al RENTRI: un’azienda che produce rifiuti pericolosi ha l’obbligo di iscriversi al RENTRI, indipendentemente dalla quantità di rifiuti pericolosi prodotti
Se l’azienda produce rifiuti pericolosi occasionalmente (2-3 volte all’anno), è obbligata ad iscriversi al RENTRI?Un’azienda che produce rifiuti pericolosi ha l’obbligo di iscriversi al RENTRI, indipendentemente dalla periodicità con cui li produce
Un’azienda che produce regolarmente rifiuti non pericolosi mentre solo occasionalmente rifiuti pericolosi, deve iscriversi al RENTRI facendo riferimento solo ai rifiuti pericolosi o vanno considerate tutte le tipologie di rifiuti prodotti?Enti o imprese che producono rifiuti pericolosi sono obbligati a iscriversi al RENTRI. Se tali soggetti rientrano tra quelli obbligati anche per i rifiuti non pericolosi (art. 184 comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/06 con più di 10 dipendenti), è necessario registrare anche i rifiuti non pericolosi prodotti
Un soggetto obbligato all’iscrizione solo per la produzione di rifiuti pericolosi: l’obbligo di iscrizione al RENTRI si calcola dal momento della produzione o dello scarico? O ci iscrive dall’anno solare successivo? Nel caso in cui non si produca più il rifiuto pericoloso, è possibile disiscriversi?L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata prima della prima registrazione nel registro di carico/scarico quindi va considerato il momento della produzione del rifiuto. Se non si è soggetti obbligati, l’iscrizione può essere cancellata e vale dall’anno solare successivo.
È necessario dotarsi di un software per la gestione rifiuti o è sufficiente la piattaforma RENTRI?Non è obbligatorio dotarsi di un sistema gestionale, può essere utilizzata direttamente la piattaforma del RENTRI
Come si calcola il numero di dipendenti per individuare le scadenze temporali di un ente o un’impresa obbligati all’iscrizione al RENTRI? A quale anno va fatto riferimento?Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’ente o impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale.
Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non sia aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
Il numero di dipendenti per individuare lo scaglione temporale entro cui iscriversi al RENTRI fa riferimento all’intera azienda/soggetto giuridico e a ogni singola unità locale?Il numero dei dipendenti è calcolato sull’intera azienda, in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
Un’azienda che rientra nel primo scaglione temporale e ha sedi operative, con medesimo codice fiscale, quante registrazioni deve effettuare?L’operatore deve iscriversi al RENTRI (una sola iscrizione). In sede di iscrizione al RENTRI, l’operatore inserisce le unità locali nelle quali viene svolta l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti.
I nuovi format di registro carico e scarico e di formulario dovranno essere utilizzati da tutti a partite dal 15/12/2024 o solo dalla data di iscrizione al RENTRI in base al proprio scaglione temporale di iscrizione?I nuovi format del registro c/s e dei FIR dovranno essere utilizzati da tutti a partire dal 13/02/2025, indipendentemente dalla tempistica con la quale è prevista l’iscrizione dell’azienda al RENTRI
I nuovi modelli di registro c/s e di FIR vanno utilizzati dal 13/02/2025. Ma i “vecchi” registri di c/s e FIR cartacei possono essere utilizzati dopo tale data fino al loro esaurimento?Dal 13/02/2025 devono essere utilizzati i nuovi modelli
I nuovi modelli di registro c/s e di FIR in formato cartaceo vanno vidimati con le stesse modalità attualmente in vigore?Solo il nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti tenuto in modalità cartacea è vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti. I FIR saranno vidimati virtualmente, anche se utilizzati in formato cartaceo
Per un’azienda con meno di 10 addetti che produce solo rifiuti non pericolosi, quindi non obbligata all’iscrizione al RENTRI, il termine per l’utilizzo dei vecchi modelli di registro c/s e FIR è il 13/02/25 oppure 13/02/26?I nuovi modelli entrano in vigore per tutti, soggetti obbligati e non, a partire dal 13/02/2025
Nuovo modello formulario: è possibile ricapitolare le scadenze?Il nuovo FIR cartaceo sarà utilizzato dal 13/02/2025. Per i soggetti obbligati al RENTRI, a partire dal 13/02/2026 sarà utilizzato in formato digitale. Per gli altri resterà cartaceo.
Gli eventuali rifiuti caricati precedentemente su “vecchio” registro cartaceo dovranno essere ricaricati su quello elettronico o verranno registrati solo gli scarichi di questi rifiuti?Sui nuovi registri saranno registrati solo i movimenti successivi al 13/02/2025
I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI devono compilare il registro di carico/scarico sia telematico che cartaceo?Dal momento di iscrizione al RENTRI, il registro di carico/scarico sarà solo digitale.
I movimenti inseriti nel nuovo modello di registro potranno essere modificati oppure rimango registrati in modo permanente?Si possono modificare le registrazioni effettuate mediate le rettifiche
Il registro cartaceo, nel nuovo modello, va vidimato alla CCIAA?Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti tenuto in modalità cartacea, sia vecchio modello che nuovo, è vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti.
La vidimazione del “nuovo modello” cartaceo di registro cronologico di carico può essere effettuata, presso le Camere di Commercio, dal 15 dicembre 2024 e sino alla data in cui sarà obbligatorio per l’operatore la tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico.
Dopo il 13 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo può essere tenuto solo dai produttori di rifiuti che, in relazione al numero di dipendenti, non sono ancora iscritti al RENTRI.
Le tempistiche di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti subiscono modifiche?No, le tempistiche per la registrazione dei movimenti nel registro di c/s rimangono le stesse in vigore prima del RENTRI
Come vanno individuate le unità locali da iscrivere al RENTRI?Le unità locali soggette all’iscrizione al RENTRI sono quelle unità locali che vengono riportate nella visura camerale dell’operatore o che prevendono la tenuta di un registro di c/s
Come vanno considerati i cantieri nei quali vengono prodotti rifiuti pericolosi? Vanno iscritti al RENTRI?Per i cantieri vale la regola che sono da considerarsi unità locali quando sono presenti in visura camerale oppure prevedono la tenuta di un registro di carico/scarico
Sarà ancora necessario presentare il MUD dopo l’iscrizione al RENTRI?Il MUD resta un adempimento da fare per i soggetti obbligati, come previsto dal D.lgs. 152/06
il contributo da che anno dovrà essere versato?Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Se un’azienda è sia produttore che trasportatore che impianto di conferimento rifiuti, il contributo annuale da pagare è solo quello più alto od occorre pagare un contributo per ogni attività?Si paga solo una volta il contributo, riferito a quello più alto.
Gli oneri da pagare riguardano tutte le unità locali presenti in visura o solo le unità locali dove vengono prodotti rifiuti e quindi tenuti i registri di carico/scarico?Solo per le unità locali soggette all’iscrizione, quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
I cantieri temporanei sono considerati singole unità locali e pertanto l’azienda deve pagare gli oneri per ciascuno di questi cantieri?Per i cantieri vale la regola che sono da considerare unità locali quando sono presenti in visura camerale oppure prevedono la tenuta di un registro di carico/scarico. Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione e vale per l’anno corrente

Il seminario è reso disponibile gratuitamente in e-learning, puoi partecipare iscrivendoti al seguente link: SEMINARIO E-LEARNING “RENTRI: TUTTE LE NOVITÀ SULLA TRACCIABILITÀ E GESTIONE DEI RIFIUTI”

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