fbpx Skip to content

RAEE: NE FANNO PARTE ANCHE I PANNELLI FOTOVOLTAICI!

23843

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nel D.Lgs. n. 49/2014 è stato incorporato in unico testo, nel rispetto delle predette disposizioni comunitarie, la vigente normativa in tema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ampliandone progressivamente l’efficacia sino ad estenderla alla totalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ivi inclusi congegni prima d’ora non contemplati, come ad esempio i pannelli fotovoltaici ad energia solare.

Anche i pannelli fotovoltaici, quindi, dovranno rispettare gli obblighi cui sono sottoposti i RAEE e cioè l’istituzione di un sistema di raccolta differenziata, riciclo e recupero.

Il D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28/03/2014, Supplemento Ordinario n. 30), è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

Le categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del decreto, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 49/2014, a partire dal 12 aprile 2014 e sino al 14 agosto 2018 sono:
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Successivamente, a partire dal 15 agosto 2018, l’applicazione del nuovo D.Lgs. n. 49/2014 sarà estesa anche alle seguenti categorie di congegni elettrici ed elettronici:
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
3. Lampade;
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679