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RADIAZIONI IONIZZANTI: MODIFICA ATTIVITÀ PREVENZIONE INCENDI

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Pubblicata la circolare n. 12000 del 16 settembre 2020 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (VV.F), che approfondisce le modifiche apportate dal D.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti, che ha abrogato il precedente D.lgs. 230/95.

La circolare illustra le variazioni conseguenti all’attuazione delle Direttive 2013/59/Euroatom rilevanti ai fini della prevenzione incendi.

Infatti il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e al riordino della normativa di settore in attuazione all’art. 20 comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019 n. 117” modifica le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi nelle quali sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Vengono cioè modificati i parametri di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle seguenti attività di cui all’Allegato del D.P.R. 151/2011:

58: Pratiche soggette a provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 50 del D.lgs. 31/07/20, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860

59: Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive di cui all’art. 43 del D.lgs. 31/07/20, n. 101 essendo abrogato l’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i.

60: Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 59 e 95 del D.lgs. 31/07/20, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

62: impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
– Impianti nucleari;
– Reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
– Impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
– Impianti per la separazione degli isotopi;
– Impianti per il mantenimento dei combustibili nucleari irradiati;
– Attività di cui agli artt. 76 e 94 del D.lgs. 31/07/20, n. 101.

Per approfondire tutti i dettagli riportiamo in allegato la circolare n. 12000 del 16/09/20 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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