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QUARTO CONTO ENERGIA: PUBBLICATA LA GUIDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI GRANDI IMPIANTI

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Come previsto dal Quarto Conto Energia (Decreto interministeriale del 5 maggio 2011 – vedi la news “Fotovoltaico: firmato il Quarto conto energia”, il GSE ha provveduto a pubblicare le regole tecniche che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie.

Secondo il provvedimento, i “piccoli impianti” sono gli impianti fino a 1000 kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto e impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche). Mentre i “grandi impianti” sono gli impianti rimanenti (art. 3, comma 1, lett. u) e v) del Decreto interministeriale del 5 maggio 2011).

I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti, previa comunicazione al GSE dell’entrata in esercizio. Invece, i grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il 2012, per accedere alle tariffe incentivanti devono necessariamente essere iscritti nell’apposito registro informatico del GSE in posizione tale da rientrare nei limiti di costo fissati dal decreto per il periodo di riferimento.
L’iscrizione al registro è possibile esclusivamente entro finestre temporali prestabilite, relative ai periodi giugno-dicembre 2011, primo semestre 2012 e secondo semestre 2012.
Per il primo periodo le iscrizioni sono consentite dal 20 maggio al 30 giugno 2011 e il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie entro il 15 luglio 2011. La graduatoria non è soggetta a scorrimento, salvo cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011 e lo comunichino entro il 15 settembre 2011.
L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi.
Ulteriore condizione per l’ammissione agli incentivi è l’invio al GSE della certificazione di fine lavori dell’impianto che deve pervenire entro 7 mesi (9 mesi per gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza di iscrizione al registro.
Inoltre il soggetto responsabile dovrà anche trasmettere copia della certificazione di fine lavori al gestore di rete competente, che, entro 30 giorni, effettuerà la verifica di rispondenza tra quanto effettivamente realizzato e quanto dichiarato, come previsto nell’apposito Protocollo tra il GSE e i gestori di rete.

Fonte: www.gse.it

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