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QUANTI PARTECIPANTI NEI CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO? LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

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L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito alla conformità di un accordo aziendale sulla formazione degli studenti, considerati lavoratori equiparati, in relazione alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Vediamo di seguito in dettaglio la risposta all’Interpello n. 2/2024 del 26 aprile 2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali…

QUESITO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

L’Università propone di aumentare il numero massimo di partecipanti per ogni corso di formazione da 35 a 100 unità, mediante un accordo aziendale, dove i partecipanti sono studenti, equiparabili a lavoratori. Si chiede se questo cambio sia ammissibile e conforme al paragrafo 5-bis dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e alla normativa vigente.

In particolare, il quesito posto dall’Università è così posto: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”.

L’ANALISI DELLA COMMISSIONE SUL CONTESTO NORMATIVO

La richiesta dell’Università si inquadra nel contesto del D.Lgs. 81/08 e degli accordi Stato Regioni che definiscono, tra le altre cose, gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, in particolare:

  • l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 81/08 indica i contenuti della formazione sufficiente ed adeguata che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare per ciascun lavoratore, anche rispetto alle conoscenze linguistiche
  • l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 rimanda all’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che deve definire durata, contenuti minimi e modalità della formazione di cui al comma 1
  • il punto 2 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 individua in 35 il numero massimo di partecipanti ad ogni corso per lavoratori
  • il punto 4 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica i contenuti della formazione generale e specifica per i lavoratori
  • il punto 5 dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica i contenuti della formazione per i preposti
  • il punto 5-bis dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 dispone che, fermi restando durata e contenuti riportati nei punti 4 e 5, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del RLS
  • il punto 12.8 dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 riporta che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità
  • l’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione” nella quale è esplicitato che il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione rivolti ai lavoratori è pari a 35

LA CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE

Tutto ciò premesso, la Commissione per gli interpelli, pur riconoscendo la specificità della richiesta, rimarca la necessità di aderire alle disposizioni vigenti stabilite negli accordi precedenti, in particolare l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che limita a 35 il numero di partecipanti per corso, a meno che non si stabiliscano diversamente nei casi specifici.

Nonostante la richiesta dell’Università sia incompleta dato che non contiene informazioni circa le modalità di erogazione della formazione e della categoria di rischio, la Commissione conclude quindi che le norme attuali non consentono una deviazione dal numero stabilito di partecipanti per corso, mantenendo il limite massimo a 35 come definito dagli accordi esistenti.

PER APPROFONDIRE…

Vega Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto, organizza numerosi corsi di formazione rivolti ai lavoratori nel rispetto della normativa vigente.

I corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori, progettati a seconda del settore ATECO e della classe di rischio in cui rientra l’azienda di appartenenza (“Rischio Basso”, “Rischio Medio” e “Rischio Alto”), come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, sono consultabili cliccando sul seguente link: FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

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