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QUALE RISARCIMENTO DOPO UN INFORTUNIO SUL LAVORO?

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LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI È OBBLIGATORIA?

Il Testo Unico n. 1124 del 1965 e le successive norme integrative come, ad esempio, il D.Lgs. 38/2000, hanno previsto una precisa tutela di tutti i lavoratori, stabilendo l’obbligo per i Datori di Lavoro, di stipulare con l’INAIL una assicurazione obbligatoria sia contro gli infortuni sia contro le malattie professionali per tutti i lavoratori.

Il Datore di Lavoro paga un premio, sulla base della retribuzione erogata al dipendente e al tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione esercitata.

All’assicurazione sono tenuti tutti i Datori di Lavoro che impieghino dipendenti e parasubordinati in attività considerate dalla legge rischiose, così come i sovrintendenti ai lavori, i soci delle società e cooperative, nonché gli apprendisti, ecc.

L’INFORTUNIO SUL LAVORO È SEMPRE RISARCITO?

La risposta, nella maggior parte di casi, è affermativa.

Tuttavia, è bene precisare come il lavoratore non venga risarcito, qualora, sebbene si infortuni sul posto di lavoro, la sua condotta sia stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché, a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).

Il Datore di Lavoro, infatti, non è responsabile qualora il lavoratore svolga una prestazione non richiesta e non prevista. In questo caso è irrilevante che il Datore abbia fornito o meno le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e abbia esercitato o meno il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza richiesti.

LA COLPA DEL LAVORATORE COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA TUTELA INAIL?

Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata, il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’INAIL.

Il comportamento colposo del lavoratore potrebbe però ridurre o escludere la responsabilità del Datore di Lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti.

IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO?

Il lavoratore percepisce regolarmente:

  • la retribuzione dal Datore di Lavoro, dal giorno dell’evento al terzo giorno dell’infortunio, pari:
  • al 100% nel giorno in cui è avvenuto l’incidente (giornata di lavoro completa);
  • al 60% per i 3 giorni successivi a carico del Datore di Lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei CCNL.
  • un’indennità dall’INAIL dal quarto giorno alla conclusione dell’infortunio sul lavoro pari a:
  • al 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio;
  • al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.

L’indennità erogata dall’INAIL spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal Datore di Lavoro nella prima busta paga.

L’INAIL copre anche tutti i costi sopportati dal lavoratore a causa dell’infortunio qualora dimostrati e riconosciuti dall’ente quale conseguenza dell’infortunio stesso (come ad es. visite specialistiche, medicinali, riabilitazione, ecc.).

Solitamente è prevista un’integrazione rispetto al trattamento INAIL da parte del Datore, in modo che il lavoratore percepisca una somma pari al 100% della retribuzione.

Importante segnalare come in alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sia previsto un limite temporale per l’infortunio sul lavoro: dopo 180 giorni di astensione infatti il lavoratore non ha diritto a conservare il posto di lavoro.

L’INFORTUNIO SUL LAVORO PUÒ CAUSARE UN DANNO RISARCIBILE DALL’INAIL?

L’infortunio sul lavoro può determinare una menomazione sulla persona del lavoratore tale da accertare in capo allo stesso un “danno biologico”.

Se l’infortunio sul lavoro determina:

  • una menomazione permanente inferiore al 6% non è dovuto alcun indennizzo (franchigia) da parte dell’INAIL;
  • una menomazione permanente di entità tra il 6% e il 15% viene erogato un indennizzo in capitale, determinato in virtù di Tabelle aggiornate periodicamente (ultimo aggiornamento contenuto nel D.M. 45/2019);
  • una menomazione permanente di entità tra il 16% e il 100% prevede un indennizzo che viene erogato in rendita da determinare sempre con appropriate Tabelle di coefficienti (art. 39 DPR 1124/1965), aggiornate ogni quinquennio.

In sostanza:

  • qualora dall’evento si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che comunque derivi una percentuale di menomazione compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo del danno biologico avviene attraverso il pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione.
  • Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale invalidante per una percentuale superiore al 15%, l’Inail riconosce una rendita vitalizia che potrà essere corrisposta a vita qualora il grado di inabilità – nel tempo – non scenda al di sotto del 11%.

In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’INAIL versa agli aventi diritto una rendita o un contributo una tantum.

L’INFORTUNIO SUL LAVORO QUANDO VIENE RISARCITO DAL DATORE DI LAVORO?

L’infortunio sul lavoro viene risarcito dal Datore di Lavoro qualora in capo all’infortunato sia stato accertato un danno biologico inferiore al 6% (franchigia dell’INAIL) o per differenza tra l’indennizzo erogato dall’Inail per il danno permanente riconosciuto ed il maggior danno (danno morale, esistenziale) eventualmente patito dal lavoratore (danno differenziale).

In questo caso il danno del lavoratore potrà essere risarcito secondo il diritto civile (danno da lesioni micropermanenti o danno non patrimoniale).

L’indennizzo dell’INAIL è riconosciuto automaticamente ope legis, mentre il danno differenziale potrà essere preteso dal lavoratore con apposita azione giudiziaria nei confronti del Datore di lavoro o del terzo responsabile, limitatamente alla quota parte che ecceda quanto già erogato dall’ente assicurativo pubblico.

QUANDO E COME VIENE PAGATA L’INDENNITA’ INAIL?

L’INAIL, una volta accertata la dinamica e la regolarità dell’infortunio, potrà corrispondere al lavoratore l’indennità dal quarto giorno successivo all’infortunio.

Tale somma potrà essere anticipata all’infortunato da parte del Datore di Lavoro, al quale poi verrà rimborsata dall’INAIL.

Qualora al lavoratore sia stata diagnosticata una prognosi superiore a 20 giorni, l’INAIL erogherà acconti, mentre il saldo verrà versato all’avvenuta guarigione clinica.

Il pagamento dall’INAIL al lavoratore può avvenire con le seguenti modalità:

  • assegno circolare o vaglia postale (solo per importi non superiori a 1.000 euro);
  • accredito su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro);
  • carta prepagata dotata di codice IBAN.

L’INAIL PUÒ ESERCITARE L’AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO?

A norma degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’ente previdenziale, qualora sia accertata una responsabilità civile, una volta erogata la prestazione al lavoratore infortunato, è legittimato ad esercitare l’azione di regresso (o di rivalsa nei confronti dei responsabili civili) in capo non solo al Datore di Lavoro, ma anche nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio.

Si tratta di persone che detengono il potere e il dovere di predisporre ed attuare le misure e gli strumenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.

Il soggetto civilmente responsabile del sinistro, a fronte anche della diversa responsabilità a cui è tenuto, potrà essere obbligato a versare all’INAIL un importo pari al valore capitale della rendita dovuta e di ogni altra indennità liquidata a qualsiasi titolo.

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ E FASCE ORARIE IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO?

L’INAIL ha risposto (FAQ) a questa domanda chiarendo che l’ente “non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell’Istituto”.

L’Inail può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali.

L’assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.”).

Tuttavia – come stabilito dalla sentenza 15773 del 9 novembre 2002 – i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale. Il mancato rispetto di tale obbligo, se accertato dai medici ASL o INPS, autorizza il Datore di Lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore.


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