PUBBLICAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI SULLE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI
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Tra le diverse modifiche apportate al Codice dei Contratti, con il nuovo regolamento di attuazione che andrà a sostituire il D.P.R. n. 554/99, si segnalano le seguenti.
Sono modificati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte. In particolare, una modifica all’art. 70, comma 11, lett. b) del D.Lgs. 163/09, prevede che nelle procedure ristrette, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c).
Viene modificato il regime sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse con la modifica dell’art. 87, il cui comma 1 è sostituito dal seguente: “Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.”
L’art. 165 comma 4 viene modificato come segue: ” I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro sessanta (prima erano novanta) giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi quarantacinque (prima erano sessanta) giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni”.
Si segnala la pubblicazione, dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di un documento contenente un commento alle più recenti modifiche al Codice dei Contratti D.Lgs. 163/06.
Nella premessa e nella sintesi del documento viene precisato che nonostante due decreti di modifica (D.Lgs. n. 6/2007 e D.Lgs. n. 113/2007) e l’imprimatur della Corte Costituzionale (sent. n. 401/2007), nel corso del 2008 e dei primi mesi del 2009 il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) è stato oggetto di ulteriori (e consistenti) innovazioni ad opera principalmente del D.Lgs. n. 152 dell’11 settembre 2008 (definito comunemente “terzo correttivo”) e, più marginalmente, della Legge n. 201/2008 di conversione del Decreto Legge n. 162/2008 e della Legge n. 2/2009 di conversione del Decreto Legge n. 185/2008.
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