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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

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Il decreto prevede che le costruzioni residenziali con un numero di appartamenti superiore a 4 restino con impianti centralizzati, dovuto al fatto che si ha maggior contenimento dei consumi energetici.
Ricordiamo che dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo. Il comma 2-bis dell’art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del dlgs 192/2005, ovvero:
Comma 3 art. 6:
Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

Comma 4 art. 6:
Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.

Comma 8 art. 15:
In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.

Comma 9 art. 15:
In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Principali novità:
art. 3 – comma 1: adozione norme UNI TS 11300
art. 3 – comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare
art. 4 – comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)
art. 4 – comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite
art. 4 – comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo
art. 4 – comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie
art. 6 – comma 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati
art. 7 – comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

I controlli sugli impianti di riscaldamento sono previsti ogni 4 anni per impianti nuovi per i primi 8 anni e poi ogni 2 se l’impianto risulta minore di 35 kW; per tutti gli altri il controllo dovrà essere annuale.

Porte, finestre e vetrine rispettino le tabelle 4a e 4b del 192

Al comma c) dell’art. 4 è precisato che “il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo”. Quindi è interessante notare in questo passaggio l’estensione del concetto di “chiusure trasparenti” che appare nel Dlgs 192 anche a componenti specificamente indicati quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, considerando sia le parti trasparenti che opache. Da questa affermazione potrebbe giungere un insperato aiuto pro “detrazioni 55%” per le porte di ingresso, in genere opache, e che una risoluzione dell’Agenzia dell Entrate dello scorso dicembre aveva molto delimitato. Importante anche la precisazione relativa alle vetrine.

questi i titoli degli articoli:
1) ambito di intervento e finalità;
2) definizioni;
3)metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti;
4) criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli 5)impianti termici per la climatizzazione invernale;
6)funzioni delle regioni e delle province autonome;
7)disposizioni finali;
8)copertura finanziaria.

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