PUBBLICATO IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
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Con il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” viene recepita la Direttiva europea 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la precedente 95/16/CE riguardante gli ascensori.
La Direttiva 2006/42/CE, che fornisce la base regolamentare per l’armonizzazione dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza per le macchine, avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 dicembre 2009.
Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale. n. 41 del 19 Febbraio 2010, e strutturato in 19 articoli e 11 allegati, il decreto entra in vigore il giorno 6 marzo 2010.
Numerose e importanti modifiche sono introdotte dal D.Lgs. 17/2010 alle precedenti disposizioni legislative, e riguardano sia aspetti applicativi che procedurali, come, ad esempio, le definizioni e il campo di applicazione. Mentre, tra le principali novità vi è l’introduzione del concetto di “quasi-macchina”.
Il decreto in oggetto si applica a (art. 1, comma 1):
– macchine;
– attrezzature intercambiabili;
– componenti di sicurezza;
– accessori di sollevamento;
– catene, funi e cinghie;
– dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
– quasi-macchine;
e riguarda progettisti di macchine, fabbricanti, importatori, fornitori, distributori, installatori nonché i datori di lavoro utilizzatori di macchine.
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 17/2010
Le principali novità introdotte riguardano i seguenti aspetti.
– All’art. 1 “Campo d’applicazione” sono inserite tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente Direttiva Macchine, le “quasi-macchine“, definite all’art. 2, comma 2, lett. g), come “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto”.
– L’art. 6 riporta che le “quasi-macchine” sono soggette ad una sorveglianza del mercato, e che i provvedimenti emessi ai sensi di tale articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.
– Sono indicate le procedure di valutazione della conformità delle “quasi-macchine” a cui devono essere sottoposte, da parte del fabbricante o del suo mandatario, prima della loro immissione sul mercato, ai sensi dell’art. 10.
– Al comma 2 dell’art. 1 alcuni prodotti vengono esclusi dal campo di applicazione del decreto.
– Sono meglio definiti i prodotti ai quali si applica il D.Lgs. 17/2010 e quelli destinati ad essere soggetti alla Direttiva 2006/95/CE cosiddetta “Direttiva bassa tensione”: sono riportate, infatti, delle categorie di macchine elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione. Per tutte le altre i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa tensione saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la valutazione di conformità e l’immissione sul mercato, saranno regolamentati esclusivamente dal D.Lgs. 17/2010.
– L’art 8 contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.
– Per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura per la valutazione della conformità fin’ora adottata dalla direttiva precedente (art. 9).
Per quanto riguarda gli ascensori, le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE che modificano la direttiva 95/16/CE, saranno adottate con apposito regolamento di modifica del D.P.R. 162/1999, ai sensi dell’art. 16 “Ascensori e montacarichi“.
Un’ulteriore novità rispetto al D.P.R. 459/1996, sono le sanzioni. La nuova Direttiva Macchine, all’art. 23 “Sanzioni“, chiede agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, inoltre, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 mantiene l’impostazione e la richiesta della Direttiva comunitaria in materia di sanzioni, come di seguito riportato.
Art. 15 “Sanzioni“
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
[…]
ABROGAZIONI
Ai sensi dell’art. 18, il D.Lgs. 17/2010 abroga il D.P.R. n. 459 del 24 Luglio 1996, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie riportate all’art. 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della Direttiva 89/392/CEE. Questo allo scopo di salvaguardare un mercato ancora esistente, in quanto tali macchine continuano comunque ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.
ALLEGATI
La struttura degli 11 allegati del D.Lgs. 17/2010 riprende quella della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ovvero:
– Allegato I – Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine;
– Allegato II – Dichiarazioni;
– Allegato III – Marcatura “CE”;
– Allegato IV – Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 4;
– Allegato V – Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera c);
– Allegato VI – Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine;
– Allegato VII – A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine;
– Allegato VIII – Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine;
– Allegato IX – Esame CE del tipo;
– Allegato X – Garanzia qualità totale;
– Allegato XI – Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.
Per visualizzare il testo del D.Lgs. 17/2010 clicca qui
I tecnici di Vega Engineering S.r.l. sono disponibili per informazioni e chiarimenti contattando il numero di telefono 041 3969013.
A cura di ing. Federico Maritan e ing. Valentina Sarli.
Documenti correlati
- Direttiva_2006_42_CE.pdfAccedi per scaricare
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