PROROGA SUGLI OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTI NEL TESTO UNICO (D. LGS. 81/08)
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La Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 pubblica la Legge n. 129/2008, contenente la proroga dal 28 luglio 2008 al 1° gennaio 2009 del termine per l’applicazione delle disposizioni sulla Valutazione dei rischi e relative sanzioni, previste nel nuovo “Testo Unico”.
Tale legge infatti prevede che nell’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” siano sostituite dall’espressione “a decorrere dal 1º gennaio 2009”; pertanto, fino al 1° gennaio 2009 rimangono in vigore le disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 per le parti relative alla valutazione dei rischi, ossia l’articolo 4 (commi 1, 2 e 3), nonché la relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1).
Entro il 31/12/2008 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà essere aggiornato rispettando i nuovi contenuti e le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e dei Titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi presenti nel Testo Unico. A decorrere dal 01/01/2009 verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici.
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