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PROROGA PER PRESENTARE LA SCIA PER NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE A CPI

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L’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 ha stabilito che gli enti e i privati di cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, cioè gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento (settembre 2011), sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’art. 3 del citato decreto (richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto di nuovi impianti o costruzione) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. In tal caso gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011 devono presentare solamente l’istanza di cui all’art. 4 (presentazione della SCIA) del D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2016, come prorogato dall’art 4 comma 2-bis della Legge 11/2015.

Diversamente se gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011 non sono in possesso di atti abilitativi riguardanti requisiti di sicurezza antincendio allora devono presentare anche l’istanza preliminare per la richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto (art. 3 D.P.R. 151/2011) unitamente alla presentazione della SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011). In questo caso il D. Lgs. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/2015, ha disposto (con l’art. 4, comma 2-ter) che la proroga per la presentazione della SCIA si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono alla richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 11/2015 (quindi entro il 1 novembre 2015).

Quindi le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:
– se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016;
– se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.
Riportiamo di seguito l’elenco delle nuove attività introdotte nell’allegato I al D.P.R. 151/2011:
Attività n.13 – Limitatamente a: Contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.
Attività n.18 – Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Attività n.27 – Limitatamente a: depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
Attività n.42 – Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m².
Attività n.48 – Limitatamente a: macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.
Attività n.51 – Limitatamente a: attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
Attività n.53 – Officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m², e veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m².
Attività n.55 – Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m².
Attività n.65 – Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².
Attività n.66 – Limitatamente a: Residenze turistico – alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Attività n.67 – Limitatamente a: Asili nido con oltre 30 persone presenti.
Attività n.68 – Limitatamente a: Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Attività n.71 – Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
Attività n.72 – Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I.
Attività n.73 – Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
Attività n.75 – Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .
Attività n.78 – Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Attività n.79 – Interporti con superficie superiore a 20.000 m².
Attività n.80 – Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

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