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PREVENZIONE INCENDI: REGOLA TECNICA PER LE STRUTTURE TURISTICHE IN ARIA APERTA

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Segnaliamo la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone pubblicata in allegato al Decreto 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno.

Come riportato nell’art. 2 Decreto 28 febbraio 2014 in materia di prevenzione incendi, per raggiungere gli obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive in aria aperta sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Il Decreto 28 febbraio 2014 relativo alla Regola Tecnica di prevenzione incendi sulle strutture turistico-ricettive, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014 ed entra in vigore il prossimo 13 aprile.

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive in aria aperta si applica:
– alle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici) di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione;
– ma anche qualora gli interventi, effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, nonché la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture (in tal caso le disposizioni si applicano solo agli
impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di
intervento di modifica). Tuttavia, qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

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