fbpx Skip to content

PREVENZIONE INCENDI: DEFINITE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

24113

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012 il Decreto 7 agosto 2012 del Ministro dell’Interno recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

Il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla data di pubblicazione (27 novembre 2012).

La modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni sarà oggetto di un successivo decreto.

Il provvedimento abroga il Decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37/1998, fatto salvo quanto previsto tuttavia al comma 3 dell’art. 11:

Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell’articolo 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l’importo dei corrispettivi dovuti.

E’ inoltre in stato di avanzato iter la modifica del D.M. 10 marzo 1998 da parte del CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi).

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679