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PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SUL PERSONALE SANITARIO: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 137/2024

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Le violenze sul luogo di lavoro rappresentano un problema crescente, e nell’ultimo periodo lo abbiamo visto in particolare nel settore sanitario, dove gli operatori sono spesso esposti a rischi elevati.

Il recente Decreto-Legge n. 137 del 1° ottobre 2024, entrato in vigore il 2 ottobre 2024, interviene con nuove disposizioni per affrontare in maniera più strutturata ed efficace questo fenomeno, che minaccia la sicurezza fisica e psicologica del personale sanitario. Questa normativa nasce in risposta all’aumento degli episodi di aggressioni e danneggiamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie, in particolare nei pronto soccorso, e mira a proteggere il personale e le infrastrutture sanitarie.

Questo articolo esamina nel dettaglio l’evoluzione della normativa e le nuove misure previste per prevenire e contrastare le violenze nei contesti sanitari.

L’IMPORTANZA DEL DECRETO-LEGGE N. 137 DEL 2024

Il Decreto-Legge n. 137/2024 “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”​ introduce specifiche misure per contrastare le violenze sul luogo di lavoro, riconoscendo la necessità di proteggere in maniera più efficace il personale sanitario. Il decreto prende in considerazione le segnalazioni crescenti di episodi di aggressioni fisiche e verbali a danno di medici, infermieri e altri operatori sanitari.

LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DECRETO-LEGGE 137/2024

Il Decreto-Legge 137/2024 apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare:

  • All’articolo 635 “Danneggiamento” del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».

  • Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 380 “Arresto obbligatorio in flagranza”, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, terzo comma, del codice penale;»;

b)  all’articolo 382-bis “Arresto in flagranza differita”, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

COSA CAMBIA QUINDI CON QUESTO DECRETO?

Le principali novità riguardano l’inasprimento delle pene per chi compie atti di violenza o minaccia all’interno di strutture sanitarie: i colpevoli di questi reati rischiano fino a 5 anni di reclusione e una multa fino a 10.000 euro.
Se l’atto viene commesso da più persone, la pena è aumentata.

Il decreto introduce anche la possibilità di arresto in flagranza differita, ovvero basato su prove video o fotografiche, qualora l’arresto immediato non fosse possibile per motivi di sicurezza pubblica o continuità del servizio

LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO NELL’AMBITO SANITÀ

La prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro in ambito sanitario sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, dai medici agli infermieri, fino al personale di supporto. Gli ambienti sanitari, come ospedali e cliniche, presentano rischi specifici dovuti alla natura delle attività svolte. Di seguito sono riportati alcuni degli elementi essenziali per un’efficace prevenzione e protezione:

  • Valutazione dei rischi specifici: la valutazione del rischio in ambito sanitario deve includere anche l’analisi del rischio di violenza. Questo è particolarmente importante nei reparti come il pronto soccorso, dove il personale è maggiormente esposto a episodi di aggressioni verbali o fisiche. L’identificazione dei fattori di rischio è fondamentale per attuare misure preventive mirate.
  • Formazione e sensibilizzazione del personale: l’obbligo di formazione del personale sanitario deve includere non solo sui rischi fisici o biologici, ma anche la gestione delle situazioni di conflitto e aggressione, nonché tecniche di comunicazione non violenta e di gestione dello stress.
  • Adozione di misure di sicurezza: misure di sorveglianza attiva, come l’installazione di videocamere di sicurezza, sono cruciali per monitorare gli ambienti a rischio e prevenire episodi di violenza. Secondo quanto previsto dal Decreto-Legge n. 137 del 2024, la videosorveglianza può essere utilizzata anche per consentire arresti in flagranza differita per episodi di violenza contro il personale​.
  • Procedure per la denuncia degli episodi di violenza: tramite l’istituzione di canali di segnalazione dedicati e protetti, che devono essere accessibili e garantire la riservatezza, le vittime possono denunciare le violenze senza timore di ritorsioni
  • Sostegno psicologico alle vittime: è importante offrire supporto psicologico immediato alle vittime di violenza, garantendo un percorso di recupero psicofisico e assistenza specifica per la gestione delle conseguenze dell’aggressione.

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