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PIANO DI EMERGENZA E APPALTI: INTERPELLO DI CHIARIMENTO

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Pubblicato l’interpello n. 1 del 2018 che risponde ad alcuni quesiti sul piano di emergenza durante le attività svolte in appalto e relativi obblighi dei datori di lavoro proposti dall’ANIP.

L’ISTANZA
L’ANIP ha richiesto alla Commissione Interpelli un parere formale sui tre quesiti che riguardano la gestione dell’emergenza in attività d’appalto. Riepiloghiamo di seguito i tre quesiti proposti nell’interpello:
1) per un Datore di Lavoro che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un Committente, l’obbligo imposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il Datore di Lavoro Committente ha predisposto un Piano di Gestione delle Emergenze (PGE) che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le squadre di emergenza e primo soccorso del Committente possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto che il Datore di Lavoro Committente ha predisposto un Piando di Gestione delle Emergenze (PGE) che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
La Commissione Interpelli ricorda che non è tenuta a indicare la coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge in risposta alle istanze ricevute.
Secondo la stessa Commissione Interpelli, per quanto attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi in appalto presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività“.
La Commissione Interpelli ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

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