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PATOLOGIA SUL LAVORO E PROVA DELLA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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Per dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per una patologia collegata alla prestazione di lavoro occorre che il preteso danneggiato indichi, oltre al danno subito, le inadempienze del datore che hanno causato il danno di cui si chiede il risarcimento e dimostri il nesso causale tra le omissioni del datore e la lesione alla propria integrità psicofisica. Lo ha deciso il Tribunale di Bari con la Sentenza 175 del 14 gennaio 2014.
La vicenda riguarda un dipendente con patologia alla colonna vertebrale, che ritiene che il problema fisico di cui è affetto sia stato causato dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare la salute sul lavoro. Si rivolge, perciò, al giudice del lavoro chiedendo la condanna del datore al risarcimento del danno alla salute.

Il ragionamento
Il tribunale, in primo luogo, rileva che alla questione si applica l’articolo 2087 del Codice civile secondo cui il datore deve tutelare l’integrità fisica dei propri lavoratori, adottando le misure necessarie.
Il giudice afferma, poi, che la responsabilità in questione ha natura contrattuale ed è, quindi, soggetta a prescrizione decennale (articolo 2946 del Codice civile). Verificato che il dipendente ha chiesto nel 1987 il riconoscimento della malattia professionale e che nel 1995 e nel 1998 ha agito per il risarcimento del danno, dichiara che il lavoratore non è incorso nella prescrizione.
Entrando nel merito, il tribunale rileva che il ricorrente agisce per il risarcimento relativo a una malattia per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Anche sulla scorta di decisioni di Cassazione (tra cui le sentenze 2038/2013 e 12467/2003 in tema di mobbing), il giudice ritiene che quel riconoscimento, tuttavia, non è sufficiente per affermare che la patologia dipende dalla violazione dell’articolo 2087 del Codice civile. Se si valutasse diversamente, infatti, si affermerebbe una forma di responsabilità oggettiva, in base alla quale ogni patologia lavorativa sarebbe addebitabile alla condotta del datore.

Il nesso causale
In effetti, continua il tribunale, il ricorrente ha lavorato con turni di 24 ore, ma ciò non comporta, automaticamente, una responsabilità per danni a carico del datore. Per affermare una sua responsabilità il dipendente ha sostenuto solo di essere stato adibito alle stesse mansioni pur soffrendo di una patologia collegata al lavoro svolto. Il giudice obietta, però, che la patologia in questione può essere stata causata, semplicemente, dalla natura dell’attività e non da condizioni insicure dell’ambiente di lavoro. Inoltre, il dipendente doveva provare che l’attività fosse stata svolta in un ambiente lesivo dell’integrità psico-fisica non avendo l’imprenditore osservato prescrizioni dirette a garantire la salute sul lavoro.
Il dipendente, infine, non ha dimostrato che il datore avrebbe potuto assegnarlo a mansioni meno usuranti. Il rapporto tra attività espletate e patologia, infatti, era risultato accertato in via giudiziale solo dopo la conclusione del rapporto lavorativo.
Il tribunale, di conseguenza, respinge il ricorso del dipendente.

Fonte: Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi del 28 aprile 2014.

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