PATENTE A CREDITI: L’INL CHIARISCE LE REGOLE PER I CREDITI AGGIUNTIVI
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
I crediti aggiuntivi della patente a crediti si ottengono documentando storicità aziendale, certificazioni ISO 45001, MOG asseverato, attestazione SOA e consulenza organismi paritetici. L’INL con nota 288/2025 chiarisce modalità di riconoscimento e gestione dei requisiti aggiuntivi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 288 del 15 luglio 2025 con cui fornisce indicazioni in merito alla gestione della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, istituita con l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e disciplinata dal D.M. 132/2024.
Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008) sono obbligati al possesso della patente a crediti, fatta eccezione per coloro che effettuano attività di fornitura o prestazioni di natura intellettuale. La patente è inizialmente dotata di 30 crediti con la possibilità di incrementarli fino ad un massimo di 100 secondo i criteri e i punteggi indicati nella “Tabella assegnazione crediti aggiuntivi” allegata al DM 132/2024.
Per approfondire il regolamento che disciplina il funzionamento della patente a crediti, si rimanda alla seguente pagina: PATENTE A CREDITI EDILIZIA: PUBBLICATO IL DECRETO 132/2024 E LA CIRCOLARE DELL’INL.
È possibile scaricare gratuitamente il PDF della circolare n° 288 dell’INL in allegato alla presente news.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI AGGIUNTIVI
Il decreto ministeriale ha introdotto un meccanismo di premialità per imprese e lavoratori autonomi, che possono innalzare il punteggio iniziale di 30 crediti fino a un massimo di 100, mediante il possesso di determinati requisiti aggiuntivi, documentabili secondo precise modalità.
Ripercorriamo le indicazioni comunicate dalla nota INL 288/25 su queste modalità per far riconoscere i crediti aggiuntivi sulla patente a crediti:
- Storicità dell’azienda: I punti 1–4 della tabella riguardano l’anzianità di iscrizione alla CCIAA. Per le imprese italiane, il dato è rilevato automaticamente dalle banche dati camerali.
Le imprese estere e i professionisti non iscritti alla CCIAA (es. archeologi) devono invece autodichiarare l’anzianità, basandosi su partita IVA o iscrizione alla Gestione Separata. - Possesso certificazione UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati (punto 5): la certificazione (valida di norma 3 anni) deve riportare data di inizio e fine ed essere allegata dal legale rappresentante o delegato, che potrà aggiornarla da un mese prima della scadenza.
- Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza (MOG) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 (punto 6): Il legale rappresentante (o delegato) deve allegare il MOG con data di inizio e fine validità (di norma triennale) e può aggiornarlo da un mese prima della scadenza. L’INL potrà verificare le dichiarazioni confrontandole con i dati degli Organismi Paritetici.
- Possesso della certificazione SOA di classifica I o II (punti 18-19): ai fini della patente a crediti, è rilevante solo la classifica dell’attestazione SOA (I o II), non la categoria. Il rappresentante legale, o suo delegato, deve allegare l’attestazione SOA con date di validità e può aggiornarla da un mese prima della scadenza.
- Consulenza e monitoraggio con esito positivo da parte degli Organismi paritetici (punto 21): le attestazioni rilasciate dagli Organismi Paritetici per attività di consulenza e monitoraggio possono essere allegate complete di data di inizio e fine validità dal legale rappresentante, o un delegato, che dovrà aggiornarle un mese prima della scadenza.
In caso di sospensione dei requisiti ai punti 5, 6, 18 e 19, l’impresa deve attivarsi tempestivamente, contattando l’Ispettorato territorialmente competente e presentando il provvedimento di sospensione per ottenere la decurtazione dei crediti.
RETTIFICHE DEI REQUISITI ULTERIORI
Il legale rappresentate o titolare può rettificare requisiti errati inseriti nel portale prima che il sistema aggiorni automaticamente il punteggio (di norma avviene tra le 00:00 e le 03:00).
Dopo tale orario, è necessario richiedere la rettifica a un Ufficio territoriale dell’INL, secondo la procedura descritta nella nota INL messa a disposizione gratuitamente in fondo alla presente news.
SOTTRAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI
Se, durante un’ispezione, si accerta che l’impresa ha dichiarato requisiti aggiuntivi non effettivamente posseduti, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione del requisito e la conseguente sottrazione del relativo credito dal punteggio della patente.
ATTESTAZIONE E DELEGHE D’UFFICIO
La patente a crediti può essere richiesta esclusivamente tramite il Portale dei Servizi, con accesso riservato a chi è in possesso dell’identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS). I soggetti non italiani che ne sono sprovvisti devono rivolgersi a un Ufficio territoriale INL per attestarsi o delegare un soggetto abilitato munito di identità digitale. Per i cittadini italiani il possesso delle credenziali è obbligatorio.
Sono in corso verifiche sui dati delle patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 ai soggetti non presenti nei registri camerali.
FACSIMILE DI VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE NEI CANTIERI
Documenti correlati
- Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025Accedi per scaricare
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative
