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PATENTE A CREDITI E RAPPORTI DI LAVORO “FITTIZI”: UNA NOTA DELL’INL CHIARISCE IL QUADRO SANZIONATORIO

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Con la Nota n. 964 del 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08, nei casi in cui un lavoratore autonomo venga riqualificato come dipendente a seguito di accertamenti ispettivi in cantiere.

È possibile scaricare gratuitamente la nota dell’INL allegata alla presente news: INL_Nota n. 964 del 4 giugno 2025

LA QUESTIONE: RAPPORTO AUTONOMO O SUBORDINATO?

La questione affrontata dall’INL nella nota 964/2025 riguarda una casistica ricorrente nei cantieri: una ditta individuale artigiana che opera in cantiere per conto di un’impresa affidataria, ma che durante un controllo ispettivo risulta aver svolto la propria prestazione secondo modalità tipiche del lavoro subordinato. In questo caso, l’Ispettorato disconosce la natura autonoma del rapporto di lavoro e lo riqualifica come lavoro subordinato.

IL CONTESTO NORMATIVO: ART. 27, COMMA 11, D.LGS. 81/08

Il nuovo impianto introdotto dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08 prevede che alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente a crediti/documento equivalente o con meno di 15 crediti si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta a diffida (ex art. 301-bis del TUSL), nonché l’esclusione per sei mesi dai lavori pubblici (ai sensi del D.Lgs. 36/2023).

L’IMPATTO SULLA SANZIONE PER MANCANZA DI PATENTE A CREDITI: CHI PAGA COSA?

L’INL nella nota 964/2025 specifica che, in presenza di “riqualificazione” del rapporto di lavoro, il soggetto originariamente considerato lavoratore autonomo non può essere sanzionato per la mancata dotazione della patente a crediti. Questo perché la sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/08 si applica solo ai soggetti che operano effettivamente come autonomi.

Diversamente, l’impresa affidataria dei lavori, che ha utilizzato un lavoratore formalmente autonomo, ma di fatto subordinato, sarà tenuta a rispondere delle sanzioni previste in caso di:

  • Riqualificazione del rapporto risultato subordinato irregolare;
  • Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. mancata formazione e informazione del lavoratore “riqualificato”, omessa sorveglianza sanitaria, ecc);
  • Mancanza della patente a crediti, qualora operante nel cantiere senza esserne provvista.

L’INL esclude quindi esplicitamente che la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, possa essere applicata al lavoratore autonomo fittizio riqualificato come dipendente, poiché viene a mancare il presupposto soggettivo: la qualità di lavoratore autonomo. Non si può al contempo sostenere che un soggetto non era un autonomo (perché subordinato) e sanzionarlo come autonomo per la mancata patente.

E IL COMMITTENTE? NO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA A POSTERIORI

Un ulteriore chiarimento fornito dalla nota INL 964/2025 riguarda l’applicazione dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D.Lgs. 81/08, che impone al committente l’obbligo preventivo di verifica del possesso della patente per imprese esecutrici e lavoratori autonomi.

Se il soggetto incaricato come lavoratore autonomo risulta a posteriori un lavoratore subordinato, l’INL afferma che non può essere contestata al committente l’omessa verifica, poiché l’obbligo riguarda solo chi è formalmente ed effettivamente autonomo al momento del controllo.


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