OPERAIO MUORE IN AZIENDA: DI CHI E’ LA COLPA?
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Un operaio muore in azienda e, nonostante la presenza in cantiere del capocantiere (il quale tuttavia non aveva nessuna delega in materia di sicurezza sul lavoro), la Cassazione Penale con la sentenza 4 dicembre 2009 n. 46747, ha ritenuto responsabile il legale rappresentante dell’azienda.
Se non vi è delega, il rappresentante legale della società datrice di lavoro risponde personalmente degli infortuni occorsi ai lavoratori in virtù del generale articolo 2087 del Codice civile, in caso di impossibilità di reperire all’interno dell’ordinamento giuridico una norma speciale sulla sicurezza del lavoro di salvaguardia dell’integrità dei lavoratori.
Il Giudice ha altresì sottolineato come anche in caso di valida delega, il rappresenentante legale dell’impresa deve comunque effettuare i necessari controlli sull’effettiva esecuzione da parte del delegato alla sicurezza dei compiti affidatigli.
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