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OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI: CASSAZIONE CONDANNA COMMITTENTE DEI LAVORI

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La Sentenza n. 35534 del 14 maggio 2015 della sezione 4 della Corte di Cassazione Penale tratta di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore autonomo nel settore dell’edilizia che stava svolgendo dei lavori di realizzazione della copertura di una casa. In particolare durante operazioni di movimentazione di carichi per mezzo di braccio meccanico, montato su Fiat Iveco, il braccio andava ad urtare i cavi della corrente elettrica in media tensione, provocando la folgorazione del lavoratore.

La Corte di Appello ha riconosciuto colpevole il soggetto che ha commissionato i lavori anche se l’immobile risulta essere intestato alla moglie, imputandogli il fatto di non essersi curato di provvedere allo stacco dell’energia elettrica.

Con la Sentenza n. 35534 la Corte Penale risponde al ricorso presentato in seguito alla decisione della Corte d’Appello, confermando che anche se il ricorrente non era proprietario dell’immobile, l’evidenza dei fatti ha rilevato che era lo stesso ad occuparsi della gestione del cantiere in qualità di committente dei lavori. Pertanto è corretto ritenerlo non esente da responsabilità ove abbia omesso di attivarsi per prevenire il rischio non specifico, ovvero la mancata adozione delle misure necessarie ad eliminare il rischio di elettrocuzione incombente sull’area dei lavori per effetto della sovrastante linea elettrica.

Infatti nel caso dibattuto nella Sentenza n. 35534 il ricorrente è stato riconosciuto come “il soggetto al quale facevano capo sostanzialmente i lavori in corso e che si poneva a beneficio e tutela di chiunque si fosse trovato ad operare nel cantiere, quale che ne fosse la qualifica”. La Corte sottolinea anche che il relativo obbligo di tutela della sicurezza si pone a prescindere dalla qualifica dei soggetti che si trovano ad eseguire i lavori nell’area in parola: lavoratori autonomi, lavoratori subordinati, fornitori ecc.; inoltre il “committente” deve verificare che i soggetti ai quali vengono affidati i lavori abbiano le competenze e conoscenze previste dalla normativa indipendentemente dalla loro esperienza nello svolgere determinati lavori. Infatti nel caso specifico l’esperienza non è valsa a prevenire l’infortunio mortale.

Per Scaricare il testo completo della Sentenza n. 35534, del 14 maggio 2015, della sezione 4 della Corte di Cassazione Penale clicca sul link di seguito:

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