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OBBLIGO D’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELLE NUOVE COSTRUZIONI

25297

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L’art. n° 289 della Legge Finanziaria 2008 introduce una modifica all’articolo 4 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) e prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

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